LE AMMINISTRAZIONI HANNO L’OBBLIGO DI VERIFICARE GLI ABUSI SEGNALATI DAI CONFINANTI

Abusi Edilizi

Arriva una Sentenza a definire l’obbligo delle Amministrazioni comunali a verificare la sussistenza di eventuali abusi denunciati dai confinanti. Nel caso si perseveri con il silenzio, il richiedente può pretendere un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con il risultato che il silenzio serbato sull’istanza integra gli estremi del silenzio-rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere in modo espresso. Ed infatti, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990, la pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento conseguente in modo obbligatorio ad un’istanza di parte mediante l’adozione di un provvedimento espresso (TAR Lombardia-Milano 18/01/2021, n. 170).

Sul tema il TAR Piemonte 22/03/2021, n. 320 ha specificato che in presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte. Il legislatore, infatti, ha imposto al soggetto pubblico di rispondere alle istanze private, sancendo l’esistenza di un dovere che rileva ex se quale diretta attuazione dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza, consentendo altresì alle parti, attraverso l’emanazione di un provvedimento espresso, di tutelare in giudizio i propri interessi a fronte di provvedimenti ritenuti illegittimi.
Ne consegue che nel caso di segnalazioni circostanziate e documentate, l’Amministrazione ha quindi l’obbligo di attivare un procedimento di controllo e verifica dell’abuso della cui conclusione deve restare traccia, sia essa nel senso dell’esercizio dei poteri sanzionatori, che in quella della motivata archiviazione, dovendosi in particolare escludere che la ritenuta mancanza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sanzionatori possa giustificare un comportamento meramente silente.

Nel caso di specie il TAR, riconosciuta l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune, ha accolto la richiesta dei ricorrenti, con condanna dell’Amministrazione a provvedere esplicitamente e motivatamente sulle segnalazioni e sulla diffida dagli stessi presentate, in senso positivo o negativo, entro un termine stabilito (30 gg.), dando conto nel provvedimento finale dell’esistenza o dell’inesistenza dell’illecito edilizio e dell’eventuale avvio del procedimento di repressione dello stesso. Ciò al fine di consentire agli istanti di valutare, alla luce dei riscontri forniti dall’Amministrazione, la fondatezza o meno delle proprie doglianze e di impugnare l’eventuale provvedimento sfavorevole.

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