DECRETO SICCITA’: CAMBIA IL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA CON LE SEMPLIFICAZIONI PER L’EMERGENZA IDRICA

siccità

Decreto siccità: in vigore le semplificazioni per riutilizzo acque reflue, fanghi di depurazione, vasche meteoriche e impianti di desalinizzazione.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la n. 88 del 14 aprile 2023) il Decreto Legislativo 14 aprile 2023, n. 39, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”. Sono già in vigore, dal 15 aprile 2023, le disposizioni e le semplificazioni disposte dal dl n. 39/2023.

Progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali

Alle opere ritenute urgenti per il contrasto della crisi idrica si applicheranno procedure semplificate e si ridurranno i tempi per le attività di verifica dell’impatto ambientale: in riferimento all’approvazione dei progetti di gestione e quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo, il decreto prevede il dimezzamento dei termini. Inoltre, in caso di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche, le procedure di cui all’articolo 19 del del dlgs n. 152/2006 sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo, su cui l’autorità competente comunica l’esito delle proprie valutazioni entro 30 giorni indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di VIA.

Utilizzo dei volumi degli invasi

Per garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d’intesa con la regione territorialmente competente, potrà:

  • stabilire volumi e portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza;
  • fissare un termine per l’effettuazione, da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche, di interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, di interventi di miglioramento della capacità di invaso, inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio.

Il Commissario può anche autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde.

Realizzazione vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo: attività di edilizia libera

La realizzazione  di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato non è soggetta a permesso di costruire ma rientra in edilizia libera. Questo quanto previsto dalla nuova lettera e-sexies dell’articolo 6, comma 1, del dpr n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Riutilizzo delle acque reflue e fanghi

Sempre con l’obiettivo di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023, dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data del 15 aprile 2023 (data di entrata in vigore del decreto), nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all’Allegato A al decreto e della predisposizione di un piano di gestione dei rischi. L’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico semplificato, al quale partecipano l’agenzia regionale per la protezione ambientale e l’ASL territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Novità anche per l’utilizzo dei fanghi di trattamento delle acque reflue: vengono sottoposti alla disciplina dei rifiuti e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione.

Impianti di desalinizzazione

Al fine di facilitare ed implementare la realizzazione di impianti di desalinizzazione, il provvedimento prevede che NON è più necessaria la VIA (valutazione di impatto ambientale) ma solo la verifica di assoggettabilità a VIA, solo per impianti con capacità pari o superiore a 200 l/s.

Decreto Siccità e modifiche al dpr 380/2001

Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto Siccità viene inserita tra le attività di edilizia libera, e quindi non soggette a permesso di costruire, la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato. In particolare, ecco cosa prevede la nuova lettera e-sexies dell’articolo 6, comma 1, del dpr n.380/2001 (Testo Unico Edilizia):

e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato.

Ecco il nuovo testo dell’articolo 6 del dpr n. 380/2001:

“1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato.

2. Abrogato

3. Abrograto

4. Abrogato

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

6. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo.a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma.1, esclusi gli interventi di cui all’articolo 10, comma.1 soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all’articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire;
b) disciplinano con legge le modalità per l’effettuazione dei controlli.
c) lettera non più prevista

7. Abrogato

8. Abrogato”

ALLEGATO IL DECRETO