SUPERBONUS, SISMABONUS, BARRIERE ARCHITETTONICHE: IL CREDITO RESIDUO SARA’ RIPARTITO IN 10 ANNI

Dal 2 maggio si potranno ripartire in 10 anni i crediti del superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche. La rateizzazione “lunga” si applica ai crediti di imprese edilizie, banche o altri cessionari, per i quali sia stata comunicata la prima opzione entro il 31 marzo scorso, e riguarda anche la frazione di credito non utilizzata.
Con il provvedimento n. 132123, emanato, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le disposizioni attuative dell’art. 9 comma 4 del DL 176/2022, recante la disciplina della c.d. “diluizione” delle quote annuali costanti dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito, di cui all’art. 121 comma 1 del DL 34/2020, sulle spese detraibili ai fini del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, del bonus eliminazione barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 e del sismabonus di cui all’art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 (per il “bonus barriere 75%“ e il sismabonus questa possibilità è stata prevista dall’art. 2 comma 3-quinquies del DL 11/2023, conv. L. 38/2023, che ha modificato il predetto art. 9).
Dal 2 maggio infatti si potranno ripartire in 10 anni i crediti del superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche. La rateizzazione “lunga” si applica ai crediti di imprese edilizie, banche o altri cessionari, per i quali sia stata comunicata la prima opzione entro il 31 marzo scorso, e riguarda anche la frazione di credito non utilizzata. La comunicazione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile: con successive comunicazioni potranno essere rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo.
Quali crediti possono essere “diluiti” in 10 anni
La novità si applica ai crediti d’imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo di quest’anno. Con questo provvedimento l’Agenzia specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
La ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti relativi: agli anni 2022 e seguenti per le comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura relative al Superbonus inviate fino al 31 ottobre 2022; agli anni 2023 e seguenti, per le comunicazioni relative al Superbonus inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023 e per le comunicazioni relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche inviate fino al 31 marzo 2023.
Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.
Un esempio
Un soggetto ha una rata 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro e, prevedendo di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione entro il 31 dicembre di quest’anno, potrà stimare la quota che riuscirà a utilizzare in compensazione nel 2023 (60 euro) e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro).
Questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033.
Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni come fatot per la rata precedente.
Come comunicare la sceltadella rateizzazione lunga
Fornitori e cessionari potranno comunicare alle Entrate di voler usufruire della rateizzazione lunga – al posto di quella originariamente prevista -semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.
Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.