FINESTRE E PORTE AMMESSE ALLA CESSIONE DEL CREDITO CON IL BONUS DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

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L’abbattimento delle barriere architettoniche nei edifici pubblici e privati è un’importante priorità per garantire l’accessibilità e l’inclusione delle persone con disabilità. Per promuovere e incentivare la realizzazione di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, è possibile usufruire del bonus fiscale cessione del credito.

La legge 38/2023 ha limitato l’accesso alla cessione del credito e allo sconto in fattura per la maggior parte dei bonus, ma ha mantenuto questa opportunità per le misure correlate all’eliminazione delle barriere architettoniche secondo l’art. 119-ter della legge 77/2020.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato, nella risposta all’interpello n. 461/2022, che la detrazione prevista per l’art. 119-ter si applica anche alla sostituzione di finestre e porte, a condizione che siano conformi alle specifiche tecniche stabilite dal decreto n. 236/1989 e che il contratto di appalto faccia esplicito riferimento a tali norme.

Per quanto riguarda le finestre, le maniglie o i dispositivi di comando devono essere posizionati a un’altezza compresa tra 100 e 130 cm, con un’opzione consigliata di 115 cm. Inoltre, l’angolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere sagomato o protetto per evitare lesioni, e le ante degli infissi esterni devono essere utilizzate con una pressione massima di 8 kg.

Per le porte, la luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm, mentre per le altre porte deve essere di almeno 75 cm. L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm, con una preferenza per 90 cm.

Pertanto, a condizione che siano rispettati i requisiti tecnici sopra descritti, porte e finestre possono ancora beneficiare della cessione del credito e dello sconto in fattura come previsto dall’art. 121 della legge 77/2020.

SCARICA L’INTERPELLO n.461/2022