Fase 2 COVID-19: La riapertura

COVID-19 Fase 2

FASE 2 COVID-19: CHECKLIST PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ’ NEGLI UFFICI, STUDI PROFESSIONALI, AZIENDE  CON I RIFERIMENTI NORMATIVI E LA MODULISTICA

Dopo la quarantena e il lockdown della Fase 1, che hanno portato a superare il picco del contagio del Covid-19, siamo coinvolti nella conduzione della Fase 2, con la graduale riapertura delle attività, fermo restando il distanziamento sociale e il rispetto delle misure di igiene personali e collettive. Con l’avvio della Fase 2 dell’emergenza Covid-19 (c.d. “Coronavirus”) gli uffici privati, gli studi professionali, le aziende, ecc,  dovranno predisporre delle misure organizzative e gestionali anti-contagio, nel rispetto della normativa in materia, ivi compreso il trattamento di dati personali.

Premesso, che in attuazione a quanto ordinato dai decreti ministeriali, dai protocolli e dalle circolari emanate dai vari Enti e Istituti preposti, ivi comprese le Ordinanze regionali e locali, tenuto conto che i locali nei quali vengono svolte le attività, sono soggette alle direttive emanate per i luoghi di lavoro e disciplinati dalle normative in materia e preso atto che sono soggetti ai protocolli di sicurezza, ricordato che è da prediligere anche nella “Fase 2” il lavoro agile o a distanza per ogni dinamismo e continuazione lavorativa e dell’opportunità di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, si raccomanda di attuare  protocolli che garantiscono la massima sicurezza per i lavoratori e le persone che transitano nei locali stessi.

La gestione degli spazi di lavoro, che devono essere rimodulati al fine di garantire il distanziamento sociale, con la distanza interpersonale di un metro, ove compatibile con la natura dei processi produttivi e quindi attraverso la ricollocazione delle singole postazioni o, ove non sia possibile, con l’installazione di barriere separatorie anti-contagio.

L’adozione di procedure e protocolli c.d. anti-contagio da parte delle aziende è importante non solo per la tutela della salute dei lavoratori, ma anche in ragione dei possibili controlli ispettivi disposti dalle Prefetture e dall’Ispettorato del Lavoro territorialmente competenti.
A tale riguardo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 149 del 20 aprile 2020, con la quale ha fornito ai propri funzionari di vigilanza ispettiva una check list sulle verifiche da effettuare nelle aziende, su richiesta della Prefetture, in merito alle procedure anti-contagio adottate dai datori di lavoro (industriali e commerciali).

Si ricorda che la prosecuzione o ripresa delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino adeguati livelli di protezione, tanto che la mancata attuazione del Protocollo e di idonee procedure anti-contagio può determinare la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Di seguito, in base ai recenti DPCM del Governo, alle Circolari dell’INAIL e dell’Ispettorato del Lavoro e alle prescrizioni indicate nel Protocollo del 14 marzo 2020 e successive integrazioni, si elencano le procedure precauzionali che ogni azienda dovrebbe assumere per la sicurezza dei luoghi di lavoro e per garantire adeguati livelli di protezione dei lavoratori.

1) Pulizia e sanificazione periodica dei locali aziendali e giornaliera delle attrezzature di lavoro.
Le aziende devono svolgere una sanificazione periodica, con adeguati detergenti, dei locali dei reparti produttivi, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
Dovranno, inoltre, essere periodicamente sanificate attrezzature utilizzate da più lavoratori, come tastiere di computer, schermi touch screen, mouse, telefoni, ecc.

2) Informativa ai dipendenti sulle misure anti-contagio
Innanzitutto si ricorda la necessità che il datore di lavoro aggiorni ed integri il proprio DVR prevedendo misure di contenimento del coronavirus in relazione all’attività svolta.
L’azienda deve informare ogni dipendente, collaboratore e fornitore che accede in sede sulle disposizioni delle Autorità, affiggendo all’ingresso, in luogo immediatamente visibile, una scheda informativa con le seguenti indicazioni:

  • il divieto all’ingresso nei locali aziendali qualora la persona abbia febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali tali da richiedere l’intervento medico;
  • l’obbligo di dichiarare tempestivamente uno stato febbrile o comunque influenzale, che dovrà comportare l’allontanamento dai locali aziendali e l’obbligo di permanenza presso il proprio domicilio oltre che l’informativa alle autorità mediche competenti;
  • il rispetto della distanza di sicurezza tra soggetti (almeno un metro) e di indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti) e di tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
  • l’obbligo di comunicare, preventivamente all’accesso in azienda, se negli ultimi 14 giorni ci sono stati contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e, in caso affermativo, l’azienda dovrà negare l’ingresso nei locali aziendali, invitando il soggetto alle verifiche sanitarie dal proprio medico curante e eventuale isolamento domiciliare per almeno 14 giorni.

3) Modalità di ingresso in azienda dei lavoratori e fornitori/committenti
Ogni ditta, ove possibile, prima che il lavoratore acceda ai locali aziendali, deve effettuare il controllo della temperatura corporea.
In caso di temperatura superiore ai 37,5°, l’azienda impedirà l’accesso ai luoghi di lavoro, consigliando al soggetto di contattare il proprio medico curante, il quale attiverà i protocolli sanitari previsti dalla legge.
In linea generale, se possibile, ogni azienda dovrà prevedere orari di ingresso e di uscita scaglionati per evitare assembramenti nelle zone comuni a fine turno lavorativo (ad es. negli ingressi e negli spogliatoi).
E’ consigliabile, poi, ove i locali lo consentano, dedicare una porta di entrata e una porta di uscita dalla struttura aziendale.
Inoltre, negli ambienti comuni (es. spogliatoi, area pranzo, mensa, sala attesa e reception, ecc.) dovranno essere presenti appositi detergenti e dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti monouso), segnalati da apposite indicazioni.
L’azienda dovrà fornire ai propri lavoratori e a tutte le persone che accederanno nei reparti/uffici e soprattutto nelle aree comuni i dispositivi di protezione individuale idonei a limitare il contagio, ovvero guanti e mascherine.
Per quanto riguarda le mascherine chirurgiche, secondo le indicazioni fornite dall’articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 18/2020, queste potranno anche essere prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
È comunque obbligo dell’azienda assicurarsi che le persone presenti nei locali adottino le prescritte precauzioni igieniche, quali pulizia delle mani e l’uso di detergente igienizzante.
In caso di appalti endoaziendali, l’impresa committente deve fornire alla ditta appaltatrice una esaustiva informativa dei contenuti del proprio Protocollo di sicurezza e vigilare affinché i lavoratori della medesima rispettino le prescrizioni ivi contenute.
In caso di accesso ai locali aziendali di soggetti esterni, la ditta per ridurre il rischio di contagio dovrà :
a) limitare l’accesso dei visitatori ai soli casi necessari (es.: impresa di pulizie, manutenzione, ecc.);
b) individuazione, per l’accesso dei fornitori, delle procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici;
c) vietare, ove possibile, agli autisti dei mezzi di trasporto dei fornitori, di scendere dagli automezzi una volta entrati nell’ambito aziendale e di accedere agli uffici amministrativi;
d) garantire la distanza minima di un metro tra il personale, qualora sia necessario svolgere attività di approntamento delle attività di carico e scarico;
e) predisporre, se possibile sotto il profilo logistico, dei servizi igienici dedicati ai soggetti esterni all’azienda, garantendo comunque per tutti i servizi igienici una profonda pulizia giornaliera.

4) Organizzazione degli spazi comuni e riunioni aziendali
Nei locali comuni, quali mensa, spogliatoi, aree ristoro, reception, sale di attesa, ecc., l’accesso dovrà essere contingentato e limitato all’uso strettamente necessario, garantendo tra le persone presenti la distanza di sicurezza minima di un metro.
I locali comuni dovranno essere continuamente areati e disinfettati, al fine di mantenere idonee condizioni igieniche sanitarie.
L’azienda dovrà provvedere anche alla sanificazione degli arredi e macchinari utilizzati da tutti i fruitori, sia dipendenti che soggetti esterni, come ad esempio divani e poltrone di attesa, tastiere dei distributori automatici di cibi e bevande, carrelli spesa, ecc.
Dovranno essere limitati alle strette necessità aziendali gli spostamenti del personale tra reparti ed uffici diversi da quelli di assegnazione.
Le riunioni operative, dirigenziali ed amministrative, quelle sindacali aziendali e dei lavoratori in generale, dovranno avvenire prevalentemente attraverso collegamento a distanza tramite pc, tablet o smartphone utilizzando appositi software per condivisione da remoto (ad es. teams, zoom, ecc.).
Laddove non fosse possibile il collegamento da remoto, eventuali riunioni dovranno essere effettuate con un numero massimo di partecipanti rapportato alla grandezza della sala riunioni con il rispetto del distanziamento interpersonale e garantendo idonea pulizia ed areazione dei locali prima e dopo l’effettuazione degli incontri.

5) Organizzazione del lavoro aziendale
Si consiglia la rimodulazione degli spazi di lavoro e il maggior distanziamento delle postazioni individuali di lavoro.
Ogni azienda, secondo quanto previsto dal DPCM 10 aprile 2020, dovrà favorire, per quanto possibile, la modalità di lavoro agile (c.d. smart-working) per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o, comunque, in modalità a distanza, mettendo a disposizione del lavoratore le necessarie apparecchiature.
Qualora non sia possibile porre in smart-working i propri dipendenti, stante le attività da svolgere, l’azienda dovrà provvedere almeno ad una rimodulazione dei livelli produttivi, anche attraverso un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione, con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti, distanziando il più possibile i lavoratori.
Qualora la tipologia di lavoro non consenta di lavorare a una distanza interpersonale superiore ad un metro e non siano possibili soluzioni organizzative alternative, i lavoratori dovranno utilizzare le mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, ecc.) conformi alle prescrizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Laddove non si riesca a ricollocare in sicurezza i lavoratori, l’azienda potrà utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali disponibili allo scopo, cercando, comunque, di limitare il più possibile l’impatto negativo sulle retribuzioni e favorendo, preliminarmente, tutti gli istituti contrattuali in possesso dei lavoratori (esempio: ferie arretrate e non ancora fruite, permessi rol e banca ore).

6) Sorveglianza sanitaria
Al fine di limitare al massimo i contagi, il datore di lavoro dovrà istruire i lavoratori sui comportamenti da avere in caso di sintomatologia compatibile con il Covid-19.
In particolare, qualora il lavoratore abbia sviluppato febbre e sintomi di infezione respiratoria, dovrà farlo immediatamente presente all’ufficio del personale o, quanto meno, al proprio superiore; l’azienda dovrà isolarlo ed avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute (numero 1500).
Successivamente dovranno essere valutati i possibili contatti stretti che il lavoratore ha avuto all’interno dell’azienda con i colleghi, eventualmente provvedendo ad allontanarli cautelativamente dai locali aziendali, consigliandoli, al contempo, di rivolgersi al proprio medico di famiglia per valutare il protocollo da seguire.
Per il rientro in servizio dei lavoratori già risultati positivi al Covid-19 sarà necessario produrre la certificazione medica di “avvenuta negativizzazione” rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Per quanto riguarda nello specifico la sorveglianza sanitaria, questa potrà continuare esclusivamente nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (c.d. decalogo). Il medico competente dovrà collaborare fattivamente con il datore di lavoro, con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).

7) Rispetto della privacy nell’ambito dei controlli sulla temperatura corporea
Per poter rilevare la temperatura corporea in tempo reale sul personale occorre che vi sia espressa previsione sul DVR connessa all’emergenza e rischio epidemiologico. Poiché si è in presenza di trattamento di dati personali e sanitari, le modalità di rilevamento devono avvenire nel rispetto della disciplina privacy vigente.
A tal fine occorre fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali adeguatamente aggiornata indicando:

  • quale finalità del trattamento, la prevenzione da contagio COVID-19;
  • quale base giuridica, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020;
  • con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può fare riferimento al termine dello stato d’emergenza.
    Inoltre, non si dovrebbe identificare il soggetto né registrare il dato della temperatura acquisita a meno che non sia necessario per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.
    Sarà anche necessario definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate per proteggere i dati, individuando i soggetti autorizzati a trattare tali dati e fornendo loro le istruzioni del caso.
    I dati potranno essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non possono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
    Le misure a garanzia della riservatezza e tutela dei dati sensibili dovranno essere rigorose qualora dal controllo aziendale emerga che un lavoratore abbia una temperatura superiore a 37,5 e anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, nonché nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria.

Il Vademecum_Covid_Ambienti_confinati ripresa attività (RISERVATO AGLI ASSOCIATI) , con la modulistica è stato stilato con l’intento di fornire le informazioni di base per garantire le condizioni di salubrità e sicurezza nei luoghi chiusi nel rispetto delle disposizioni previste per l’emergenza sanitaria Covid-19, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Inail, ed Enti e Ministeri preposti.

COVID-CANTIERE