DECRETO “SALVA CASA”: ECCO TUTTI GLI ABUSI CHE SI POSSONO CONDONARE

Il recente provvedimento legislativo italiano, noto come “Decreto Salva Casa”, introdotto con la Legge n. 105/2024, offre la possibilità di regolarizzare alcune difformità edilizie e urbanistiche di piccola entità commesse fino al 24 maggio 2024. Questo include la possibilità di sanare modifiche interne come lo spostamento di tramezzi, la chiusura di verande e l’ampliamento di balconi e finestre. Inoltre, il decreto ha introdotto nuove tolleranze costruttive e ha semplificato le procedure per la gestione delle difformità, facilitando così la risoluzione di alcuni problemi autorizzativi legati ai piani di rigenerazione urbana.

Ecco nel dettaglio alcune irregolarità, che si possono sanare;

Verande chiuse. La legge permette di sanare le verande chiuse e arredate o attrezzate di impianti domestici, entro i nuovi limiti di tolleranza delle difformità che sono stati ampliati così: 5% per edifici con superficie utile inferiore a 100 mq.; 4% se la superficie utile è compresa tra 100 e 300 mq.; 3% se la superficie utile è compresa tra 300 e 500 mq.; 2% con superficie utile superiore a 500 mq.

Sottotetti e monolocali La legge consente di trasformare molti sottotetti in mansarde abitabili, rispettando i limiti di distanza vigenti all’epoca della costruzione. Sono poi considerati abitabili i monolocali di 19,5 metri quadrati (la misura minima era 28) purché occupati da una sola persona; per due, il minimo scende dagli attuali 38 a 27,5 metri. Diminuisce anche l’altezza minima consentita: da 270 a 235 centimetri.

La legge prevede infatti che per gli interventi realizzati fino al 24 maggiori maggiori tolleranze costruttive. Le soglie di tolleranza sono le seguenti:

  • 6% se l’abitazione non supera i 60 metri quadrati
  • 5% per le superfici tra i 60 e i 100 metri quadrati
  • 4% per le superfici tra i 100 e i 300 metri quadrati
  • 3% per le superfici tra i 300 e i 500 metri quadrati
  • 2% per le superfici superiori a 500 metri quadrati

Nella versione approvata dal Consiglio dei MInistri era infatti prevista una tollerabilità del 5% per gli immobili inferiori a 100 metri quadri, casistica questa in cui rientravano anche gli immobili fino a 60 metri quadri. Ora per unità di queste dimensioni la tollerabilità diventa del 6%.

Stato legittimo degli immobili, Tra le novità della legge durante il suo iter parlamentare ci sono quelle che riguardano lo stato legittimo degli immobili e che prevedono:

  • le difformità e gli abusi presenti sulle parti comuni di un edificio condominiale non potranno bloccare i lavori di riqualificazione di un appartamento
  • le irregolarità di un singolo appartamento non potranno bloccare la ristrutturazione delle parti comuni di un condominio

Inoltre ci sarà più tempo per rimuovere gli abusi edilizi. L’obbligo di procedere entro 90 giorni dall’ingiunzione del Comune slitta infatti fino a 240 giorni. Sarà l’amministrazione comunale a decidere se disporre il rinvio nei casi “di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti negli immobili”.

Eliminazione della “Doppia conformità”. Il decreto Salva casa prevede l’eliminazione della cosidetta “doppia conforme” per gli abusi edilizi minori. Per sanare gli abusi più piccoli sarà sufficiente che l’intervento sia in linea con la disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e non con le regole che vigevano al momento della realizzazione dell’abuso

Decreto salva casa, le vetrate panoramiche. Il decreto introduce nuove categorie di interventi in edilizia libera che possono essere realizzate quindi senza nessun titolo abilitativo. Nello specifico si tratta della

  • installazione di vetrate panoramiche amovibili e trasparenti (VEPA)
  • installazione di strutture fisse destinate alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, come tende a pergola o bioclimatiche

Saranno considerati interventi in edilizia libera anche quelli che riguardano

  • installazione di pompe di calore fino a 12 kw 
  • eliminazione di barriere architettoniche
  • manutenzione ordinaria

Recupero del sottotetto abitabile. Anche i sottotetti possono diventare abitazioni. Al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo il recupero dei sottotetti è comunque consentito nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati

  • i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio,
  • non siano apportate modifiche nella forma e nella superficie all’area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali
  • sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita”.

Il cambio di destinazione d’uso nel Salva Casa. Novità del salva casa per il cambio di destinazione d’uso. “Il cambio di destinazione d’uso della singola unità immobiliare, con o senza opere, all’interno della stessa categoria funzionale, è sempre consentito nel rispetto della normativa di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. Inoltre, per le unità immobiliare poste al piano terra (primo piano fuori strada) al seminterrato il passaggio alla destinazione residenziale “è disciplinato dalla legislazione regionale”.