PER LE UNITA’ COLLABENTI DA DEMOLIRE SI USUFRUISCE DEL SUPERBONUS 110%

unità collabente

L’unità immobiliare “collabente” identifica quell’edificio, o parte di esso, che, a causa dell’accentuato livello di degrado, non è in grado di produrre reddito. Un fabbricato non agibile, un fabbricato non utilizzabile in alcun modo o allo stato di rudere è un immobile collabente. A tale proposito, nella Nota dell’Agenzia entrate 30/07/2013, n. 29439 viene precisato che l’iscrizione nella categoria F/2 prevede la presenza di un fabbricato che abbia perso del tutto la sua capacità reddituale.

Queste unità immobiliari ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con una risposta ad una istanza (interpello n.138 del 2020) possono fruire della detrazione del superbonus 110% in presenza di taluni requisiti e precisamente:

  • l’immobile deve essere dotato, negli ambienti in cui si realizzano gli interventi agevolabili, di impianto di riscaldamento 
  • deve essere classificato “unità collabente”
  • deve essere iscritto nel Catasto fabbricati alla data di richiesta del titolo abilitativo
  • l’intervento deve essere di recupero del patrimonio edilizio e non di nuova costruzione.

Nella ricostruzione, quindi per poter beneficiare dei vari bonus, bisogna rispettare la stessa sagoma della casa precedente. L’intervento di demolizione e ricostruzione deve rientrare nel caso di ristrutturazione edilizia. Quindi ai sensi del DPR 380/2001 e leggi regionali, in caso di vincoli paesaggistici o simili, l’intervento deve essere di fedele ricostruzione con mantenimento di sagoma ed impronta a terra. Per aree non vincolate é possibile eseguire una trasformazione urbanistica mantenendo un punto di contatto in pianta e variare la sagoma dell’immobile. In ogni caso non é possibile variare il volume (nemmeno se possibile dal punto di vista urbanistico). 

Si ricorda, che il DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311 – all’allegato A stabiliva che non sono considerati impianti termici gli apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita’ immobiliare e’ maggiore o uguale a 15 kW.

Successivamente la legge 90/2013 ha modificato nel modo seguente: “Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita’ immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita’ immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Il decreto 48/2020  ha stabilito che tutti gli impianti fissi sono da considerarsi impianto termico.

Nell’interpello 138/2020 è stato, ribadito che, nel caso di interventi che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Interpello n.138 del 2020 Agenzia delle Entrate

Nota dell’Agenzia entrate 30/07/2013, n. 29439