SI ALLA CESSIONE DEL CREDITO PER SISMABONUS, ECOBONUS, BONUS FACCIATE E RISTRUTTURAZIONI

scessione del credito

La disciplina della cessione del credito si trova agli articoli 1260 e seguenti del codice civile. Si tratta di un contratto bilaterale attraverso il quale il creditore cedente trasferisce ad un terzo cessionario il proprio credito nei confronti del debitore ceduto. L’articolo 1260 del codice civile infatti recita: “Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il traferimento non sia vietato dalla legge”. La cessione del credito è un contratto a struttura bilaterale. Per la cessione non è necessario il consenso del creditore a cui però dovrà essere notificata.

La cessione del credito è ammessa per il superbonus e il sismabonus del 110%, per l’ecobonus fino al 75%, per il bonus facciate del 90% e per il bonus ristrutturazioni del 50%.

Il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno fornito gli ultimi chiarimenti sulla modalità con cui esercitare l’opzione della cessione del credito d’imposta per beneficiare del superbonus del 110% sulle spese per il miglioramento energetico degli immobili.

La cessione del credito sul superbonus al 110% potrà essere utilizzata dal prossimo 15 ottobre. E’ quanto previsto nel modello di comunicazione approvato col provvedimento dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione per fruire dello sconto sul corrispettivo o della cessione potrà quindi essere inviata all’Agenzia a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato esclusivamente in via telematica.

La detrazione del 110% si allarga fino a comprendere anche alcune spese accessorie agli interventi che beneficiano del Superbonus, purché effettivamente realizzati. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).

Ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati di seguito possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  2. per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

ATTENZIONE: L’impresa che effettua gli interventi agevolati dal superbonus non è tenuta ad accettare la cessione del credito, anche a costo di perdere l’appalto. Così come nemmeno il contribuente può essere obbligato ad effettuare tale opzione. Questo significa che un condominio non può costringere i proprietari degli immobili ad accettare una delibera dell’assemblea con cui si decide la cessione del credito per eventuali lavori da realizzare nell’edificio: il singolo condomino, infatti, può scegliere di pagare direttamente l’impresa con un bonifico per conto suo e per la quota millesimale che gli spetta.

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 8 agosto 2020

Oggetto: Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

 Provvedimento Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020- pdf