SUPERBONUS: INTERVENTI TRAINANTI E DELUCIDAZIONI DEL FISCO

Superbonus

Superbonus 110% interventi trainati su unità immobiliare in un condominio tutelato: delucidazioni dal Fisco: Nella risposta n. 341 del 23 giugno 2022 chiarimenti a un proprietario di un’unità immobiliare facente parte di un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio

L’Istante, cittadino italiano residente all’estero ed iscritto all’AIRE, è proprietario di un’unità immobiliare facente parte di un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che non permette di effettuare la posa di un cappotto sulla facciata esterna, intervento “trainante” previsto dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 per poter fruire del c.d. “Superbonus”.

L’Istante intende realizzare, nel predetto appartamento e sulle relative pertinenze, interventi rientranti tra quelli previsti (quali “trainati”) dall’articolo 119 quali: il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE n. 811/2013, la sostituzione dei serramenti, l’installazione di un impianto solare termico e fotovoltaico, nonché l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli. Precisa, altresì, che tali interventi porteranno al miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Ciò posto, l’Istante chiede se possa fruire del Superbonus.

Nella Risposta n. 341 di oggi 23 giugno 2022 (in allegato) l’Agenzia delle entrate fa presente che “il comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi “trainanti” di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainati” di efficientamento energetico indicati nel medesimo comma 2, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

In sostanza, come chiarito nelle circolari n. 24/E del 2020 e n. 30/E del 2020, se – per effetto dei vincoli ai quali l’edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali – non è possibile effettuare neanche uno degli interventi “trainanti”, il Superbonus si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi “trainati” quali, ad esempio, la sostituzione degli infissi o la realizzazione del cappotto interno nelle singole unità immobiliari, a condizione, tuttavia, che tali interventi assicurino il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio oppure, ove non possibile, in quanto l’edificio è già nella penultima classe, il conseguimento della classe energetica più alta, dimostrato dall’A.P.E. di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Con la citata circolare n. 30/E del 2020 è stato, inoltre, precisato che qualora in un edificio in condominio, sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, siano effettuati interventi “trainati” di efficientamento energetico sulle singole unità immobiliari non funzionalmente indipendenti, la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche va effettuata con riferimento a ciascuna unità immobiliare oggetto degli interventi “trainati” e l’asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti (cfr. risposta 3.1.6).

Va, infine, precisato che, per effetto del richiamo espresso ai soli interventi “trainati” di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, la possibilità di accedere al Superbonus in mancanza di interventi “trainanti” nei casi sopra rappresentati è esclusa relativamente alle spese sostenute per gli interventi “trainati” di cui ai commi 5 e 6 (installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati) e 8 (installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici) del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio. Nel caso in esame, pertanto, l’Istante, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma in esame (e non oggetto di interpello), potrà fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per gli interventi richiamati nel citato comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, vale a dire per il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria e la sostituzione degli infissi. In relazione a tali spese l’Istante potrà, altresì, avvalersi delle disposizioni previste 121 del decreto Rilancio ai sensi del quale potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

– per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;

– per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Non potrà, invece, fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.

Risposta n. 341 di oggi 23 giugno 2022  dell’Agenzia delle entrate