SUPERBONUS 110% E SANZIONI: L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA 8 ANNI PER VERIFICARE I DOCUMENTI PRESENTATI

8 anni per i controlli del superbonus 110%

L’ Agenzia delle Entrate ha otto anni di tempo per verificare i documenti esibiti per usufruire dei bonus fiscali. Eventuali omissioni, errori e documentazione non idonea possono far saltare il diritto al beneficio, con la conseguente restituzione dell’ importo ricevuto, maggiorato di sanzioni e interessi fino al 200%. della detrazione usufruita. Le verifiche si concentreranno soprattutto per la cessione del credito e lo sconto in fattura con la possibilità di coinvolgere, in presenza di concorso nella violazione, anche il fornitore che ha applicato lo sconto o i cessionari che hanno acquistato il credito d’imposta.

L’agenzia procede alla verifica documentale nei termini di cui all’articolo 43 del DPR 600/73 e all’articolo 27, commi da 16 a 20, del DL n. 185/2008, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Qualora sia accertata la mancanza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi (art 20 DPR 602//73) e delle sanzioni (art 13 del DLgs n. 471/97) .

Di solito l’Agenzia delle entrate può notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con la quale si fruisce del beneficio fiscale.  Nel caso di cessione del credito l’atto di recupero dello stesso potrà avvenire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo irregolare.

Il superbonus può essere utilizzato dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori delle attività  di impresa, arti e professioni. Il numero massimo di unità immobiliari su cui far valere il superbonus è di 2. Il superbonus può anche essere richiesto da istituto autonomi case popolari.  Per questi soggetti la norma prevede che il Superbonus spetti anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Altri soggetti che possono beneficiare del superbonus sono le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche per gli interventi sugli spogliatoi. Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (signorili), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (A/9 Castelli).

I commi 1 e 4 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio indicano le diverse casistiche di intervento:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinati;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edificiinclinate; La detrazione spetta, nel limite massimo di spesa previsto, anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi;
  • antisismici e di riduzione del rischio sismico; si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici.

Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli «edifici unifamiliari» o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari.

Nel caso di un proprietario di un intero edificio composto da più unità immobiliari autonomamente accatastate, lo stesso non può usufruire delle agevolazioni previste dal Superbonus 110%, anche se in comproprietà con il coniuge e i propri figli minori. Non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese sostenute per il cappotto termico né con riferimento alle quelle sostenute per interventi di sostituzione degli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari – in quanto l’edificio non è costituito in condominio. Infatti come chiarito dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, par. 1.1, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

Per quanto riguarda il condominio, in caso di sconto in fattura per interventi su parti comuni condominiali, la stessa dovrà essere destinata al solo condominio.

Per quanto riguarda invece la documentazione relativa al super bonus 110% eventualmente da esibire su richiesta, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n 24. del 2020 ha chiarito che occorre conservare quanto segue:

  • le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, le persone fisiche devono conservare anche la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.
  • se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori.
  • nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va anche acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio.
  • una copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico, nonché, per gli interventi antisismici, una copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico competente.

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