SUPERBONUS 110%: NESSUN BENEFICIO PER L’EDIFICIO DI UN SOLO PROPRIETARIO. E’ POSSIBILE IN ALTRI CASI.

superbonus 110% edificio di un solo proprietario

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Nel caso di un proprietario di un intero edificio composto da più unità immobiliari autonomamente accatastate, lo stesso non può usufruire delle agevolazioni previste dal Superbonus 110%, anche se in comproprietà con il coniuge e i propri figli minori. Non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese sostenute per il cappotto termico né con riferimento alle quelle sostenute per interventi di sostituzione degli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari – in quanto l’edificio non è costituito in condominio. Infatti come chiarito dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, par. 1.1, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

E’ invece possibile per quanto riguarda il trasferimento delle quote residue del Superbonus per l’acquisizione di un immobile per successione e per gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui ai commi 1 e 2 dell’art.119 del Decreto Rilancio, in caso di decesso dell’avente diritto. Infatti in questo caso la possibilità di accedere al beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Stessa possibilità è prevista con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. In particolare, ai sensi del comma 8 dell’art.16-bis del TUIR, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (cfr. anche circolare 19/E del 2020, pag. 250 e 351). In quei casi relativi alle unità immobiliari locate o in comodato, il conduttore/comodatario può effettuare gli interventi anche se il proprietario intende fruire del Superbonus su altre due unità immobiliari.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato, che in tal caso il Superbonus 110% spetta ai contribuenti persone fisiche relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Questa limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Non è possibile fruire del Superbonus “se l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o in comodato tutte o alcune delle unità immobiliari a più soggetti (detentori)”. Ai fini della costituzione del condominio – risulta irrilevante la mera detenzione degli immobili costituenti un edificio, essendo invece necessario avere riguardo alla proprietà degli stessi. Se invece le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari sono concesse in locazione o in comodato a un unico soggetto (detentore), restando ferma la costituzione del condominio, è possibile fruire del Superbonus.

Per quanto riguarda il condominio, in caso di sconto in fattura per interventi su parti comuni condominiali, la stessa dovrà essere destinata al solo condominio.