DECRETO RISTORO: SOSPENSIONE IMU E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

decreto ristoro e contributi a fondo perduto

Mentre arrivano i primi bonifici dei contributi a fondo perduto per le imprese interessate dal decreto Ristori, il Governo è già passato al decreto Ristori-bis. Si prevede anche un terzo e un quarto Decreto Ristori per dare sostegno ad imprese e lavoratori penalizzati dalle misure introdotte causa Covid, ma prima bisognerà autorizzare lo scostamento di bilancio.

Dopo l’esclusione di molti esercizi tra i codici Ateco indicati nella prima tranche di indennizzi del dl Ristori, con il Ristori bis entrato in Gazzetta Ufficiale ci sono state molte new entry  ma allo stesso modo sono rimaste fuori tante attività perché le risorse sono insufficienti.

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che:

  • alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva;
  • dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto Ristori bis;
  • hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con Ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.

Il contributo spetta a condizione che si sia registrato un calo di fatturato di almeno un terzo tra aprile 2020 e aprile 2019 (fa fede la data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi).
Chi ha già beneficiato dei precedenti ristori riceverà il bonifico diretto sul proprio IBAN. Chi non ha mai presentato istanza, deve inoltrare la domanda esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvato con il provvedimento del Direttore delle Entrate.

Da una parte, il decreto amplia i codici Ateco beneficiari delle misure del decreto Ristori 1 del 28 ottobre. Sono ad esempio inclusi diverse attività del turismo e ristorazione: alberghi, parchi, terme, teatri, musei, trasporti, organizzatori eventi e feste, fotografi, lavanderie, guide turistiche, traduttori (allegato 1).
Dall’altro (allegato 2), il decreto include un elenco dei nuovi codici Ateco beneficiari dei ristori in seguito alle nuove misure restrittive relative alle zone rosse, con particolare attenzione a negozi ed esercizi commerciali, dai vestiti ai mobili alle mercerie fino alle armi, ai sexy shop, alle attività di tatuaggio e piercing.


Ecco nel dettaglio, l’elenco completo delle attività (con codici Ateco) che riceveranno gli indennizzi, e le relative percentuali di ristoro.

47.19.10 Grandi magazzini 200%
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 200%
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa 200%
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 200%
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 200%
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 200%
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 200%
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 200%
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 200%
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 200%
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 200%
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 200%
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 200%
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 200%
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 200%
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 200%
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 200%
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 200%
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 200%
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 200%
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 200%
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 200%
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 200%
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 200%
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato 200%
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 200%
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 200%
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 200%
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 200%
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 200%
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 200%
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 200%
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 200%
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 200%
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 200%
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 200%
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 200%
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) 200%
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 200%
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 200%
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 200%
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 200%
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 200%
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 200%
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 200%
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio200%
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 200%
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 200%
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 200%
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 200%
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 200%
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 200%
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 200%
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 200%
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro 200%
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 200%
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 200%

Per le imprese dei settori la cui attività è stata sospesa per effetto dell’ultimo DPCM indicati nella tabella ATECO allegata al decreto, viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.

Per il 2020 non è dovuta la seconda rata dell’Imu relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività oggetto di sospensione ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020, indicate nella tabella in allegato al decreto, semprechè i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

E’ prevista una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo, del turismo, degli stabilimenti termali.

E’ prevista un’ulteriore indennità a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai precedenti Decreti; l’importo è aumentato da 600 a 800 euro.

E’ prorogato al 30 novembre 2020 il termine di presentazione del modello 770/2020.

Dal Decreto Ristori bis, le categorie escluse dagli indennizzi sono: Fioristi, titolari di negozi di scarpe, liberi professionisti. Nei decreti dimenticati ancora ingegneri, geometri, architetti di libera professione”. Il criterio di risarcire solo le attività chiuse non tiene conto degli effetti delle limitazioni sugli studi professionali, formalmente aperti ma pesantemente penalizzati dalle restrizioni definite dal governo.

Come si calcola il contributo? 

Innanzitutto una precisazione: la circolare 15/E/2020 ha chiarito che per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).

Il contributo è calcolato sulla base delle indicazioni già previste nel D.L. Rilancio dunque:

applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il calcolo verrà effettuato moltiplicando per i seguenti coefficienti 100, 150, 200 e 400%, il contributo già incassato. 

Infatti, i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art.25 del decreto “Rilancio” e che non vi abbiano rinunciato, riceveranno il ristoro direttamente sul proprio conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo e sarà pari a quanto già ricevuto più una maggiorazione.

Esempio di calcolo: un bar con codice ATECO 563000

Ricavi/corrispettivi 2019    350.000 euro
Fatturato/Corrispettivi Aprile 2019   30.000 euro
Fatturato/Corrispettivi Aprile 2020  7.000 euro (inferiore ai 2/3 di Aprile 2019)
Differenza di fatturato (30.000 – 7.000)= 23.000 euro 
Contributo decreto Rilancio (23.000 x 20%) = 4.600 euro
Contributo decreto Ristori (4.600 x 150%)= 6.900 euro 

Per coloro che invece non hanno potuto presentare l’istanza entro il 13 agosto e non hanno, quindi, già usufruito del contributo previsto dal Decreto Rilancio, le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno disciplinati da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

La quota di contributo spettante verrà stabilita sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo e in particolare applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al:

• 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell’ultimo periodo d’imposta;

•15% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;

•10% per soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro.

Esempio di calcolo: discoteca con codice ATECO 932910

Ricavi/corrispettivi 2019       5.750.000 euro
Fatturato/Corrispettivi Aprile 2019 250.000 euro

Fatturato/Corrispettivi Aprile 2020
 0 euro  (inferiore ai 2/3 di Aprile 2019)
Differenza di fatturato 250.000 euro
Contributo decreto Ristori (250.000 x 10% x 400%) = 100.000 €

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 e fino al 24 ottobre 2020, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato.

Per questi ultimi il contributo è calcolato applicando ai coefficienti settoriali riportati sopra (100,150,200,400% ) agli importi minimi stabiliti dalla norma e cioè:

  • 1000 euro per le persone fisiche
  • 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Si precisa che il Decreto Ristori ha previsto che il contributo non può comunque essere superiore ad euro 150.000 ed è stato eliminato il limite prima previsto dall’art 25 del DL Rilancio dei 5 milioni di euro.

NON possono accedere a questa agevolazione tutti coloro i quali hanno cessato la partita IVA alla data del 25 ottobre 2020.

Come viene erogato

I soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art.25 del decreto “Rilancio” e che non vi abbiano rinunciato, riceveranno il ristoro direttamente sul proprio conto corrente bancario o postale. Per coloro che invece non hanno potuto presentare l’istanza entro il 13 agosto e non hanno, quindi, già usufruito del contributo previsto dal Decreto Rilancio, le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno disciplinati da un provvedimento specifico dell’Agenzia delle Entrate.

Le maggiorazioni spettanti per le zone arancione e rossa

Per quanto riguarda le maggiorazioni spettanti in base alla ubicazione dell’attività, occorre fare riferimento al Ristori bis che all’art 1 comm 2 precisa che spetta una maggiorazione del 50% ai seguenti operatori con codice ATECO:

• n 561030 – Gelaterie e pasticcerie

• n 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti

• n 56300 – Bar ed altri esercizi senza cucina

• n 551000 – Alberghi

purché siano ubicate con sede operativa o domicilio fiscale in zone arancione o zone rosse ossia quelle caratterizzate da uno scenario di rischio elevato o di massima gravità.

In merito alle zone rosse il decreto Ristori Bis ha previsto un ulteriore contributo a fondo perduto disciplinato dall’art 2.

È riconosciuto un contributo a fondo perduto con percentuale maggiorata del 200% a favore dei soggetti che:

• alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva,

• dichiarano (ai sensi dell’art 35 DPR 633/72) di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nell’Allegato 2 al decreto, riportata in calce al presente articolo

• hanno appunto il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con Ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente i suddetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Ai soggetti che non abbiano già presentato istanza di cui all’art. 25 del DL 34/2020 spetta il contributo previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvato con il provvedimento del Direttore delle Entrate.