SUPERBONUS 110%: CONDOMINIO COIBENTAZIONE TETTO E CLIMATIZZAZIONE

superbonus 110%

Chi vive in condominio potrà fruire del Superbonus per tutti gli interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni (interventi trainanti) che danno diritto alla detrazione al 110%

L’esecuzione di almeno un intervento trainante dà diritto, inoltre, ad effettuare su ogni singola unità immobiliare gli interventi previsti dall’ecobonus quali per esempio:

  • la sostituzione degli infissi;
  • la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente e se necessario l’eventuale adeguamento dei sistemi di distribuzione (per, esempio i collettori e i tubi), emissione (per esempio i corpi scaldanti comprendenti anche i sistemi a pavimento purché compatibili con il generatore di calore) nonché i sistemi di regolazione e trattamento dell’acqua;
  • l’installazione di impianti fotovoltaici;
  • l’installazione di sistemi di accumulo;
  • l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo e le colonnine possono essere installati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari. NB – tali interventi dovranno essere realizzati contestualmente agli interventi “trainanti”, e che dovranno comportare un miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Spese coibentazione tetto

Le spese per la coibentazione del tetto rientrano nel Superbonus, ma a condizione che:

  • il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno;
  • anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente;
  • gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti: le discriminanti

La sostituzione del generatore di calore è sufficiente per godere della detrazione al 110%. Sono ammesse le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione (tubi), emissione (sistemi scaldanti) e regolazione (sonde, termostati e valvole termostatiche).

Cambio finestre comprensive di infissi

Se si cambiano le finestre comprensive di infissi dell’appartamento in condominio, si può beneficiare del Superbonus se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio, si certifica il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio e le finestre comprensive di infissi possiedono le caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto 19 febbraio 2007.

Sostituzione caldaie

La sostituzione della caldaia da diritto al Superbonus se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio, e la caldaia possiede le caratteristiche indicate nell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.

Impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria

Sono incentivati al 110% gli interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, purché si consegua il miglioramento di due classi energetiche. È possibile quindi installare l’impianto di sola produzione di acqua calda sanitaria se questa funzione era assolta dallo stesso generatore di calore destinato anche alla climatizzazione invernale.

In linea con il comma 6 dell’articolo 5 del Dpr n. 412/1993 che, per le nuove installazioni e le ristrutturazioni, prevede che l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze debba essere dotato di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico. In linea con l’intervento ammesso all’ecobonus è consentita soltanto la produzione di acqua calda con pompa di calore e collettori solari termici.

Impianto fotovoltaico sulla singola unità familiare

Se il condominio realizza uno degli interventi trainanti (cappotto o caldaia), è possibile beneficiare del Superbonus anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla singola unità immobiliare, anche al fine di consentire che gli interventi nel loro complesso realizzino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Interventi sulle parti comuni: chi prende il Superbonus?

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, ogni condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici, o secondo i criteri individuati dall’assemblea condominiale.

Anche il locatario prende il Superbonus

Anche il locatario, con un contratto registrato di locazione (cd. inquilino), può beneficiare della detrazione al 110% (NB – ai fini dell’esecuzione dei lavori, è necessaria l’approvazione del proprietario).

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