RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI NON QUOTATE. PROROGA AL 15 NOVEMBRE 2021 LA PERIZIA DOVRA’ ESSERE REDATTA DA UN TECNICO ABILITATO

rivalutazione terreni

Con la legge 23 luglio 2021 n. 106 di conversione del DL “Sostegni-bis”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021, è stato spostato dal 30 giugno al 15 novembre 2021 il termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni non quotate posseduti dai soggetti non imprenditori al 1° gennaio 2021.

Mediante la conversione del decreto in argomento, per i beni posseduti dal 1° gennaio sarà consentita la proroga per aderire all’agevolazione per i seguenti soggetti:

▪ le persone fisiche,

▪ le società semplici,

▪ gli enti non commerciali

▪ i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia che intendono affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1 lett. a)-c-bis) del TUIR.

In particolare, occorrerà che entro il prossimo 15 novembre 2021 un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno e il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva dell’11%, calcolata sul valore di perizia, per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. Si conferma, quindi, l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% valida sia per i terreni che per le partecipazioni e la data di riferimento del possesso che resta il 1° gennaio 2021 come originariamente previsto dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021). Sarà sempre possibile eseguire il versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo che scadranno, rispettivamente:
-15 novembre 2021
-15 novembre 2022
-15 novembre 2023

Nel caso in cui il contribuente abbia già beneficiato dell’agevolazione e intenda avvalersi di un’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti (circ. Agenzia delle Entrate n. 47/2011, § 2 ):

– non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione;

– può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione.

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