SCONTO IN FATTURA ANCHE CON CONTABILIZZAZIONE DIVERSA PER FORNITURA SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE E IMPIANTI FOTOVOLTAICI

sconto in fattura fotovoltaico e climatizzazione
La cessione della detrazione, pari al 50% delle spese sostenute per la fornitura di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici, sotto forma di sconto in fattura, è ammissibile, con riguardo a tutta la spesa sostenuta, anche se erroneamente rappresentata nella sola fattura di acquisto emessa a saldo del corrispettivo (risposta n. 238/2023)

La cessione del bonus edilizio (articolo 121, Dl “Rilancio”), nel caso pari al 50% delle spese sostenute per la fornitura di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici, sotto forma di sconto in fattura, è ammissibile, con riguardo a tutta la spesa sostenuta, anche se erroneamente rappresentato nella sola fattura di acquisto emessa a saldo del corrispettivo.
In sostanza, l’istante, fornitore di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici, in seguito all’accordo con il cliente per l’applicazione dello sconto in fattura, ha emesso una fattura in acconto, da corrispondersi per l’intero valore, e una a saldo con applicazione dello sconto del 50% calcolato sull’intero corrispettivo pattuito; il cliente ha, poi, provveduto a inviare il modello di comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura in misura pari al 50% del valore dell’intervento. Lo stesso istante, pur ammettendo l’irregolarità della fatturazione, ai fini del trasferimento della detrazione, ritiene di poterne usufruire, in quanto non produce minor gettito all’Erario, né ostacola l’attività di controllo.

Dalle disposizioni relative al meccanismo dell’opzione, osserva l’Agenzia, secondo cui:

  1. la detrazione va commisurata alla spesa ”sostenuta” come documentata con fattura
  2. lo sconto non può essere superiore alla detrazione e va indicato in ciascuna fattura emessa dal fornitore – indicazione che consente di individuare, altresì, il credito d’imposta utilizzabile in compensazione o cedibile. D’altronde, lo sconto in fattura non è altro che un contributo anticipato dai fornitori, corrispondente alla detrazione spettante al committente e costituisce, per quest’ultimo, una sostanziale modalità di pagamento dell’importo dovuto,

e dalle specificazioni contenute, nella nota n. 18 della circolare n. 19/2022, in base alla quale “lo sconto deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale) e la restante parte non coperta da sconto deve essere pagata utilizzando, nei casi previsti dalla norma, il bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Ad esempio, nel caso di opzione per lo sconto in fattura a fronte di spese per interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 16bis del TUIR, per i quali spetta una detrazione del 50 per cento, qualora i lavori agevolabili siano fatturati con due documenti di spesa distinti, è necessario per fruire dell’agevolazione applicare lo sconto (nella misura massima del 50 per cento) su ognuno dei predetti documenti e pagare con bonifico bancario o postale le restanti parti”, non sembrerebbe possibile.

Ma, dopo aver esaminato il caso e la documentazione fornita dall’istante, con la risposta n. 238 del 3 marzo 2023, l’Amministrazione ammette che, nonostante l’errore di fatturazione commesso, sembrano, comunque, ricorrere gli altri presupposti previsti dalle disposizioni di riferimento e sembra possibile dimostrare che:

  1. l’opzione per lo sconto in fattura è stata concordata contrattualmente
  2. il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte
  3. gli importi corrisposti sono tra loro riconciliabili attraverso l’esame congiunto dell’accordo, delle fatture e dei bonifici parlanti.

Pertanto, nel presupposto che il committente non abbia fruito della detrazione in dichiarazione, né l’abbia ceduta a terzi, l’Agenzia è dell’avviso che la cessione della stessa detrazione, sotto forma di sconto, sia ammissibile con riguardo a tutta la spesa sostenuta, ancorché erroneamente rappresentata nella sola fattura di acquisto emessa a saldo del corrispettivo.
In questo quadro, per consentire la riconciliazione dei documenti e delle somme effettivamente dovute e riconosciute sotto forma di sconto, è necessario che nella fattura a saldo sia indicato l’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto su cui calcolare lo sconto spettante nonché l’importo già corrisposto a pagamento della fattura di acconto.

Ai fini della prova dell’indisponibilità della detrazione in capo al committente può, inoltre, essere utile l’integrazione, con un documento extracontabile, della fattura emessa a titolo di acconto con il richiamo allo sconto concesso rispetto al complesso dei lavori realizzati.

In conclusione, lo sconto in fattura è salvo ma, attenzione, l’irregolarità “regolare” può comunque costituire un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio.