RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E IVA AGEVOLATA AL 10%

Iva agevolata al 10%

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota IVA agevolata al 10%. In questo ambito, principali dubbi riguardano sia le tipologie di lavori che consentono l’applicazione dell’IVA agevolata del 10%, e gli adempimenti da adottare per poterla applicare.

CHI NE HA IL DIRITTO?

L’Iva agevolata al 10% è prevista per gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, mentre rimangono esclusi i lavori di manutenzione su beni immobili a destinazione non abitativa (categoria catastale diversa da A/1 fino ad A/9 e A/11). Il diritto all’IVA agevolata al 10% per gli interventi di tipo edilizio sugli immobili è riconosciuta a chiunque paghi per l’esecuzione dei lavori. Non è pertanto richiesto, per ottenere l’agevolazione, essere i proprietari dell’immobile sul quale gli interventi debbono essere effettuati: l’agevolazione stessa è infatti legata esclusivamente alla tipologia dei lavori e non al possesso dell’immobile.

LAVORI IN CONTRATTO DI APPALTO

L’Iva agevolata al 10% riguarda le prestazioni di servizi ma non le operazioni consistenti in cessioni di beni, come la vendita di finestre, anche se capita nella pratica che il contratto di appalto sia riferito sia a prestazioni di servizi che all’acquisto di materiali. In questo caso, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta Iva si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.

I beni significativi sono, ai sensi del D.M. 29/12/1999:

  • – gli ascensori e montacarichi;
  • – gli infissi esterni e le caldaie;
  • – i videocitofoni;
  • – le apparecchiature di condizionamento e ricircolo dell’aria;
  • – i sanitari e le rubinetterie da bagno;
  • – gli impianti di sicurezza.

L’elencazione è da considerarsi tassativa, nel senso che essa riguarda i beni in grado di svolgere le funzioni indicate e, quindi, a prescindere dalla denominazione commerciale dei beni stessi. Per i beni e materiali non compresi nell’elenco ministeriale, invece, se la loro fornitura si accompagna alla posa in opera, purché effettuata dallo stesso fornitore, si applica sempre l’IVA al 10%: ed anche se il valore del bene ceduto è prevalente rispetto al valore della prestazione.

BENI SIGNIFICATIVI E IVA AGEVOLATA

Su questi beni significativi l’Iva agevolata al 10% si applica solo sulla differenza tra:
– il valore complessivo della prestazione e
– il valore complessivo dei beni stessi.

Occorre quindi scorporare il valore dei beni significativi:
– una parte del valore è assoggettata a Iva agevolata al 10%;
– la rimanente parte sconta l’Iva ordinaria al 22%.

In caso di manutenzione (ordinaria o straordinaria), l’Iva agevolata si applica anche ai beni, ma solo se questi sono forniti dall’installatore, e la manodopera (e le materie prime e i semilavorati) godono sempre dell’IVA agevolata al 10%.

ESEMPIO
Installazione di un nuovo impianto di riscaldamento.
Caso 1. La caldaia è fornita direttamente dall’impresa che realizza i lavori >>> IVA al 10% (nei limiti dei beni significativi) anche per la fornitura della caldaia.
Caso 2. La caldaia è acquistata direttamente dal committente >>> IVA al 22%.

PRESTAZIONI NON AGEVOLABILI

1. La semplice fornitura di beni per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di soggetti diversi da coloro che li realizzano.
2. Le prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti.
3. Le prestazioni rese da professionisti.

Esempio applicazione Iva agevolata

Corrispettivo complessivo per l’intervento: 20 mila euro.
Valore del bene significativo: 16 mila euro (quindi maggiore della metà del valore complessivo).

Occorre individuare, innanzitutto, tre diverse tranches di valori, e quindi:
– il valore della manodopera e dei beni non-significativi (ovvero il valore complessivo della prestazione meno valore dei beni significativi) , qui pari a 4000 euro, sconterà l’Iva al 10%;
– la quota del valore del bene significativo, pari alla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello del bene significativo stesso (4.000 euro), sconterà anch’esso l’Iva al 10%;
– infine, la quota residua del valore del bene significativo, pari 12 mila euro, vedrà l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%.