RICONOSCIMENTO GIUDIZIARIO DELL’USO COMUNE DEI BENI CONDOMINIALI

Il 23 marzo 2025, il Tribunale di Agrigento ha pronunciato la sentenza n. 348, accogliendo la richiesta degli attori relativa al riconoscimento della comproprietà di determinati beni immobili e del diritto all’uso delle parti comuni. Nello specifico, gli attori sostenevano la natura condominiale di spazi condivisi con i convenuti, tra cui l’androne, il pozzo luce, il vano scale e un ripostiglio, denunciando l’impedimento all’utilizzo di tali beni e la mancata consegna delle chiavi del portone di accesso, elemento che aveva comportato significativi disagi nell’accesso alle loro abitazioni.
I convenuti si sono opposti alla domanda, eccependo l’inammissibilità dell’azione e affermando la non censibilità dei beni indicati dagli attori. Tuttavia, il Tribunale siciliano ha riconosciuto la natura condominiale dei beni controversi, ravvisando una violazione dell’articolo 1102 del Codice Civile, che disciplina l’uso delle parti comuni.
La pronuncia ha enfatizzato il principio secondo cui chi rivendica la proprietà esclusiva di un bene comune è tenuto a fornire adeguata prova di tale diritto. A tal fine, risulta imprescindibile disporre di un titolo di acquisto che sancisca, in modo inequivocabile, l’esclusione della comunione del bene. Nel caso di specie, i convenuti non hanno presentato alcun documento idoneo a dimostrare la proprietà esclusiva dei beni contestati.
Per verificare l’esistenza di un titolo che contrasti la presunzione di comunione sancita dall’articolo 1117 del Codice Civile, occorre esaminare l’atto costitutivo del condominio e il primo trasferimento di unità immobiliare dall’originario proprietario a un altro soggetto.
L’articolo 1102 del Codice Civile definisce le modalità di fruizione delle parti comuni, riconoscendo a ciascun condomino il diritto di utilizzarle liberamente, nel rispetto dei diritti degli altri e senza alterarne la destinazione. Tale principio implica il divieto di apportare modifiche che incidano sulla sicurezza strutturale, sulla stabilità dell’edificio o sul suo decoro architettonico.
Ogni partecipante alla comunione può avvalersi dei beni comuni nel modo che meglio risponda alle sue esigenze, purché ciò non pregiudichi il diritto degli altri condòmini. L’uso paritario della cosa comune non implica necessariamente una fruizione identica e contemporanea, ma deve garantire un equilibrio tra le esigenze di ciascun comproprietario.
In definitiva, l’uso esclusivo e arbitrario dei beni comuni da parte di un singolo condomino, a discapito degli altri comproprietari, è da considerarsi illegittimo. Di conseguenza, la decisione del Tribunale di Agrigento di ordinare la consegna delle chiavi del portone agli attori, per garantire loro il diritto di accesso alle parti comuni, risulta conforme ai principi giuridici in materia condominiale.