BONUS AFFITTO NEL DECRETO DI AGOSTO RISERVATO AI PROFESSIONISTI

Bonus affitti

Nel decreto di Agosto (Dl n. 104/2020), tra le misure fiscali c’è  anche la proroga di un mese del credito d’imposta al 60% sulle locazioni introdotto dal Decreto Rilancio. 

Il credito d’imposta spettante è pari al 60% del canone versato per immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di:

  • esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo
  • attività industriale;
  • commerciale;
  • artigianale;
  • agricola;
  • attività di interesse turistico.

Rispetto a quanto già previsto dal Bonus Affitti (articolo 28) del Dl Rilancio, con il DL Agosto (articolo 77) vengono aggiunti:

  • il mese di giugno, a marzo, aprile e maggio, per la totalità dei soggetti;
  • il mese di luglio, oltre aprile, maggio e giugno, per strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale.

Rimane il requisito per cui, per fruire del tax credit, è necessario aver subito una diminuzione di fatturato o corrispettivi pari almeno al 50% rispetto al mese del periodo d’imposta precedente per il quale si intende fruire del bonus, e non superare il limite di 5 milioni di euro di ricavi nel 2019. Tale vincolo non riguarda le strutture alberghiere, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.

Inoltre – questa è l’altra novità del DL Agosto – possono fruire del credito d’imposta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, anche le strutture termali.