ECOBUNUS: L’ERRATA COMUNICAZIONE ALL’ENEA NON BLOCCA LA DETRAZIONE FISCALE
L’errata comunicazione ENEA, anche dei dati catastali dell’immobile, non blocca il diritto alla detrazione fiscale anche nel caso di impossibilità di rettifica e correzione dei dati trasmessi.
Rispondendo a specifico interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di errata comunicazione all’ENEA relativamente ai dati catastali dell’immobile oggetto di intervento, la detrazione fiscale Ecobonus per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici – non viene revocato se viene correttamente indicata l’ubicazione dell’immobile su cui sono stati realmente effettuati i lavori.
L’Agenzia delle Entrate con l’interpello n.163/2018 afferma che “l’identificazione dell’immobile in cui sono stati realizzati i lavori che danno diritto alla detrazione può avvenire, alternativamente, attraverso l’indicazione dell’ubicazione dell’immobile, ovvero indicandone i relativi dati catastali”.
Tuttavia, in caso di controllo formale delle dichiarazioni il richiedente la detrazione deve dimostrare “che i lavori sono stati effettivamente eseguiti sull’immobile indicato, attraverso l’esibizione dei documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato realmente sostenuto”.
In altri termini, non costituisce motivo di diniego all’accesso alla detrazione l’errata indicazione dei dati catastali dell’immobile, qualora nella scheda informativa siano stati indicati in maniera corretta i dati relativi all’ubicazione dell’edificio su cui sono stati realmente effettuati i lavori.
Per quel che riguarda la compilazione dei dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento, i dati da compilare nella comunicazione ENEA sono quelli relativi all’ubicazione dell’immobile (Comune, Provincia, indirizzo e numero civico, interno, CAP) oppure in alternativa ai dati catastali. L’identificazione dell’immobile in cui sono stati realizzati i lavori che danno diritto alla detrazione può avvenire, alternativamente, attraverso l’indicazione dell’ubicazione dell’immobile, ovvero indicandone i relativi dati catastali.
Resta fermo che, in caso di controllo formale delle dichiarazioni – ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 – l’istante, deve dimostrare, ai fini del riconoscimento della detrazione in esame, che i lavori sono stati effettivamente eseguiti sull’immobile indicato, attraverso l’esibizione dei documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato realmente sostenuto (cfr. circolare n. 21/E del 2010, domanda 3.7).
SCARICA L’INTERPELLO 163 del 2018 dell’Agenzia delle Entrate