ACCATASTAMENTO DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO

impianto fotovoltaico

Gli impianti fotovoltaici sono sempre più diffusi, ma in alcuni casi non basta l’installazione occorre anche l’accatastamento.

E’ in aumento la necessità e il desiderio delle persone di consumare sempre di meno; le case sostenibili e passive contribuiscono a dare sempre più risposte alle scelte green della gente. Il bisogno si è acuito in questi ultimi mesi a causa del caro energia: per risparmiare nella bolletta ormai è necessario ridurre i consumi. Una soluzione adottata da tanti italiani è l’impianto fotovoltaico. Grazie al Decreto Rilancio del 2021 avere questi dispositivi può costare meno: sono tanti gli incentivi fiscali dedicati all’efficientamento energetico e molti di questi supportano i contribuenti nell’acquisto di impianti fotovoltaici. Pensiamo al Superbonus 110% o all’Ecobonus. Molte persone non sanno però che anche alcuni impianti fotovoltaici devono essere accatastati per Legge, soprattutto quelli di grandi dimensioni; per altri invece è facoltativo. Il calcolo deve essere eseguito da esperti del settore in base ad alcune caratteristiche dei pannelli e dell’immobile in cui verranno montati. Ecco i dettagli.

Quando l’impianto ha grandi dimensioni e serve prettamente per vendere energia e guadagnare è considerato un’entità catastale autonoma. Il suo valore catastale dipende da una serie di elementi:

  • struttura che lo sorregge
  • dimensioni
  • dimensione del terreno su cui è installato
  • locali tecnici presenti nelle vicinanze
  • strutture esistenti nel perimetro del terreno in cui è situato, come le recensioni.

I termini per l’accatastamento sono stabiliti dall’articolo 2 comma 21 della Legge di Stabilità 2016. Conoscere il valore catastale è importante anche per poter calcolare le imposte dovute dal proprietario. I parchi fotovoltaici sono vere e proprie unità immobiliari urbane e sono dotati di autonomia funzionale e in base alle caratteristiche devono essere inseriti in specifiche categorie catastali, come la D/1 o la D/10, poichè sono paragonabili a centrali di produzione energetica.

Il discorso è diverso se il pannello fotovoltaico è di pertinenza di un’abitazione. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato nel 2016 (circolare n.27/E) che l’accatastamento diventa obbligatorio quando l’impianto aumenta il valore catastale dell’immobile. In tutti gli altri casi è facoltativo. Il contribuente deve comunicare al catasto la presenza di pannelli nel momento in cui aumentano il valore capitale dell’immobile del 15% o più. Questa è un’eventualità molto rara, può succedere nelle grandi ville o nei condomini.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche tutti i casi in cui l’accatastamento non è necessario, i casi in cui si è esonerati sono solo tre:

  • la potenza dei pannelli non raggiunge i 3 chilowatt per ogni immobile
  • se la potenza nominale non è superiore a tre volte il numero di abitazioni servite
  • se si tratta di un impianto fotovoltaico a terra che non supera un volume di 150 metri cubi, che comprende anche lo spazio che divide i diversi pannelli

Ci sono poi ulteriori casistiche da considerare, per esempio quella legata a immobili ed edifici rurali.

Accatastamento dell’impianto fotovoltaico di un edificio rurale

pannelli fotovoltaici di un edificio rurale devono essere accatastati, ma per essere definito tale un impianto deve avere caratteristiche ben precise:

  • l’impianto non deve superare la potenza complessiva di 200 kW
  • il terreno non deve essere inferiore a 10 mila mq
  • l’impianto deve essere all’interno del Comune dei terreni agricoli
  • l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici deve essere usata nelle attività rurali, per esempio per dare elettricità ai macchinari

Se l’impianto fotovoltaico dell’edificio ha queste caratteristiche viene accatastato nella categoria D/10.