PASSAGGIO DI PROPRIETA’ PER DONAZIONE O SUCCESSIONE: VANTAGGI E SVANTAGGI E RELATIVE IMPOSTE

La donazione e la successione sono due modalità di trasferimento di beni che si distinguono principalmente per il momento in cui avviene il passaggio di proprietà. La donazione è un atto di liberalità attraverso il quale una persona, il donante, trasferisce gratuitamente una parte del suo patrimonio a un’altra persona, il donatario, mentre è ancora in vita. Questo atto è immediato e irrevocabile, salvo in casi eccezionali previsti dalla legge, come l’ingratitudine del donatario o la nascita di nuovi eredi.

D’altra parte, la successione si verifica alla morte di una persona, il de cuius, e può essere regolata da un testamento o avvenire secondo le disposizioni di legge in assenza di un testamento. La successione può essere testamentaria o legittima: la prima è guidata dalle volontà espresse dal defunto nel suo testamento, mentre la seconda segue le norme stabilite dal codice civile per determinare chi siano gli eredi legittimi e la loro quota di eredità.

Un altro aspetto importante è che, mentre la donazione richiede la capacità giuridica del donante e l’accettazione del donatario, la successione non richiede l’accettazione degli eredi, che tuttavia possono decidere di rinunciare all’eredità. Inoltre, la donazione può essere soggetta a imposte e tasse, che variano a seconda della legislazione locale e del grado di parentela tra donante e donatario, mentre la successione può comportare l’obbligo di pagare l’imposta di successione.

Le donazioni possono essere soggette a contestazioni per vari motivi. La legge tutela i diritti degli eredi legittimi, prevedendo casi specifici in cui una donazione può essere impugnata, come la violazione della quota di legittima, atti di violenza, dolo, incapacità del donante, errore sulla natura della donazione o nullità della forma. Inoltre, esistono termini di prescrizione entro i quali è possibile contestare una donazione, che variano a seconda della natura della contestazione, garantendo così un equilibrio tra la volontà del donante e la protezione degli eredi legittimi.

Una donazione:

  •  entro 5 anni dalla formalizzazione può essere contestata, tranne che per la nullità di forma, non prescrivibile;
  •  entro 10 anni dalla morte del donante, si può proporre un’azione di riduzione, per lesa legittima;
  •  entro 20 anni si può restituire il bene se il beneficiario ha venduto di nuovo il bene a terzi.

Una recente sentenza della Cassazione, la n. 7442/2024, ha portato significative modifiche alle regole sulle donazioni da genitori a figli. Ribaltando una vecchia circolare dell’Agenzia delle Entrate datata 2015, sia le donazioni informali, incluso il denaro regalato brevi manu o tramite assegno, sia quelle indirette diventeranno esenti da imposte. Diventa così più semplice per un genitore aiutare il figlio nell’acquisto di un’auto o di una casa tramite bonifico. In origine, la circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015 dell’Agenzia delle Entrate esentava dall’imposta sulle donazioni alcuni casi di donazione indiretta, come il pagamento di beni da parte di terzi. Tuttavia, l’Agenzia ha poi corretto questa posizione, affermando che l’imposta si applica a tutte le donazioni, anche quelle informali. La Cassazione, invece, ha ritenuto questa impostazione “imprecisa e incompleta” e ha stabilito che sono tassabili solo le donazioni registrate, quelle dichiarate dal contribuente in una procedura di accertamento tributario oppure quelle che superano il milione di euro. Ciò implica che le donazioni informali non soggette a registrazione non sono soggette a tassazione, a meno che non vengano registrate volontariamente o dichiarate.

Le donazioni possono assumere varie forme e implicazioni, ciascuna con specifiche caratteristiche. In particolare:

  • Donazioni formali: quelle registrate ufficialmente in atti pubblici.
  • Donazioni informali: non seguono la procedura di registrazione e comprendono trasferimenti di denaro o beni senza la formalità di atti pubblici, come ad esempio un bonifico da parte di un genitore o di un parente per l’acquisto di un bene immobile.
  • Donazioni indirette: si verificano quando una persona acquista un bene a beneficio di un’altra, come nel caso di un genitore che utilizza i propri fondi per regalare un’automobile al figlio o per prendergli casa.

In quest’ultimo caso, il beneficio è indiretto poiché il trasferimento di proprietà è effettuato a nome del beneficiario, ma il denaro proviene da un’altra fonte. Attenzione, però: la franchigia di un milione di euro si applica all’insieme delle donazioni ricevute dal beneficiario nel corso della sua vita, indipendentemente dalla tipologia (formale, informale o indiretta). Inoltre le donazioni informali possono essere oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma solo in due  casi: se la donazione è “confessata” nel contesto di un accertamento fiscale o quando ha un importo superiore a 180 mila euro.

Contraddicendo l’Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha stabilito che le donazioni indirette non sono automaticamente soggette a tassazione. Le motivazioni della sentenza sono due, in sostanza:

  • obbligo di registrazione: la legge non prevede un obbligo generalizzato di registrare le donazioni indirette. Sia il donante che il donatario hanno solo la facoltà di registrarla;
  • potere di accertamento: l’amministrazione finanziaria può accertare le donazioni indirette solo in due casi specifici. Se il valore della donazione supera un milione di euro oppure se la donazione è stata dichiarata.

Ciò fornisce dunque maggiore flessibilità per le famiglie che desiderano aiutare i propri figli economicamente e semplifica le procedure per le donazioni di modico valore.

La tassazione sulle donazioni varia in base al beneficiario e al valore della donazione. Ad esempio, nel caso di coniuge e figli, è prevista un’imposta del 4% sul valore eccedente un milione di euro, mentre per i fratelli si applica una tassa del 6% sul valore oltre i 100.000 euro. Per i parenti entro il terzo grado, l’aliquota è dell’8% sul valore totale della donazione, senza alcuna franchigia. Per le donazioni a persone estranee alla parentela, si applica un’aliquota fissa del 6% sul valore complessivo dei beni donati, anche qui senza considerare alcuna franchigia.

Regolarizzare volontariamente le donazioni informali può risultare vantaggioso, soprattutto per donanti con capacità reddituale elevata e per gli eredi del donatario. Innanzitutto, la registrazione volontaria può contribuire a chiarire la successione ereditaria, evitando potenziali dispute tra eredi in futuro. Inoltre, pagare le imposte fornisce una maggiore tranquillità ai beneficiari, soprattutto a fronte di eventuali accertamenti fiscali.

La Cassazione ha dunque fatto finalmente chiarezza su una questione controversa. L’amministrazione fiscale ora dovrà adeguarsi ai nuovi principi, salvo nuove leggi in materia.

Imposte di successione e  donazioni a confronto

Le imposte sulle successioni variano in base al grado di parentela tra il donante/de cuius e il donatario/erede. L’aliquota dell’imposta successione varia in base al grado di parentela tra il defunto/donante e il beneficiario:

  •  4% per il trasferimento ad un coniuge o ai figli (con franchigia di 1 milione di euro per ciascun erede);
  •  6% per i trasferimenti tra fratelli e sorelle (con franchigia di 100.000 euro);
  •  6% per altri parenti fino al quarto grado (senza franchigia);
  •  8% per gli altri soggetti (senza franchigia).

La franchigia si applica sempre qualora il beneficiario sia portatore di handicap grave ai sensi della Legge 104 ed è pari a 1,5 milioni di euro.

L’imposta è calcolata sul valore netto dell’eredità, ossia sul valore dei beni e diritti al netto delle passività. L’Agenzia ha recentemente che l’imposta sulla successione si applica alla base imponibile, costituita dal valore dell’eredità a cui si sottrae il valore di tutti i legati, compreso quello di genere.

Più complessa l’applicazione delle tasse sulla donazione, con casisitiche che variano per la modalità diretta e indiretta e seconda della natura del bene e dell trasferimento, familiare o aziendale.

  • Per le erogazioni informali ed indirette ai figli, ad esempio, la Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che le donazioni tra genitori e figli non dovrebbero essere tassate né registrate.
  • Diverso il caso di donazione di quote societarie dell’azienda familiare, tassate solo laddove il trasferimento non consente che si configuri con l’oeprazione stessa l’acquisizione del controllo di maggioranza.

Nel caso di donazione o successione di immobili o di un diritto reale immobiliare, tra l’altro, in base a quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate, laddove dovute le imposte generali, scatterebbero anche:

  • l’imposta ipotecaria corrispondente al 2% del valore dell’immobile;
  • l’imposta catastale pari all’1% del valore dell’immobile.

Le stesse imposte sono dovute anche in caso di successione.

Per la prima casa vi sono imposte fisse agevolate, indipendenti dal valore dell’immobile: in questo caso, il beneficiario dovrà pagare una tassa fissa di 200 euro sia per l’imposta ipotecaria che per quella catastale.

Donazioni vs. successioni: vantaggi e svantaggi

Per quanto riguarda le donazioni, i vantaggi includono:

  • il controllo da parte del donante sul momento del trasferimento e sul cosa andrà a chi;
  • minori imposte in alcuni casi;
  • riduzione dei conflitti tra eredi.

Gli svantaggi sono:

  • l’irrevocabilità (salvo casi eccezionali);
  • una volta effettuata la donazione, il donatore perde il controllo diretto sui beni donati. Sebbene possano essere specificate restrizioni o istruzioni sul loro utilizzo, il donatore non ha più il diritto di decidere il destino dei beni;
  • la possibilità di contestazioni da parte dei legittimari.

Per quanto riguarda le successioni, i vantaggi includono:

  • i donatori possono mantenere il controllo dei loro beni durante la vita e decidere come verranno distribuiti dopo la loro morte attraverso un testamento;
  • possibilità di modificare il testamento fino alla morte;
  • maggior tutela legale dei legittimari.

Gli svantaggi, invece:

  • nessun controllo da parte del de cuius sul destino del patrimonio;
  • possibilità di conflitti tra eredi;
  • imposte più elevate in alcuni casi.

La scelta tra donazione e successione dipende da diversi fattori, tra cui:

  • le proprie esigenze e preferenze;
  • il rapporto con i potenziali beneficiari;
  • il valore del patrimonio da trasferire;
  • le implicazioni fiscali.

In sintesi, la donazione e la successione sono strumenti giuridici che permettono il trasferimento di beni, ma differiscono per il momento del trasferimento, le condizioni di revocabilità e le implicazioni fiscali. Entrambe le forme richiedono una comprensione approfondita delle leggi e delle normative vigenti, nonché una pianificazione attenta per garantire che il trasferimento dei beni avvenga secondo le intenzioni del donante o del de cuius. Spesso può essere opportuno redigere un testamento per definire le proprie volontà in modo chiaro e preciso.