PERDITA DEL SUPERBONUS PER LAVORI IN RITARDO, QUANDO E COME SCATTA IL RISARCIMENTO DANNI: LA SENTENZA

Perdita del Superbonus

Con la sentenza n. 1080 del 2 novembre 2023, il Tribunale di Frosinone, ha dichiarato la risoluzione del contratto di appalto per l’inadempimento della ditta che non ha realizzato i lavori nei tempi previsti, anzi, per non avere dato nemmeno concreto inizio ai lavori. Di conseguenza, il giudice ha condannato l’impresa edile a restituite l’acconto di 22mila euro.

Il fatto

Il proprietario di casa ha fatto causa contro l’impresa edile per la ritardata realizzazione dei lavori di ristrutturazione per l’efficientamento energetico dell’immobile unifamiliare, da effettuare con gli incentivi fiscali Superbonus 110%. Il ricorrente ha chiesto la restituzione dell’acconto pagato alla ditta (22mila euro). Inoltre, ha chiesto un risarcimento danni per 150mila euro (pari al valore compressivo dei lavori appaltati) perché, a causa del mancato rispetto dei termini, ha perso la possibilità di usufruire del Superbonus.

Niente risarcimento danni per perdita del Superbonus

La domanda di risarcimento danni è stata invece accolta solo in parte, perché il committente, pur avendo perso il Superbonus, aveva la possibilità di usufruire di altre agevolazioni fiscali previste dalla legge. Infatti, se è vero che la condotta della ditta ha fatto perdere il Superbonus 110% per i lavori appaltati, è altrettanto vero che il proprietario non ha perso ogni possibilità di presentare una nuova pratica edilizia usufruendo degli altri benefici fiscali previsti dalla legge. 

Efficientamento energetico, cosa prevede la legge

In effetti, per gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici unifamiliari la legge prevede diverse possibilità di agevolazione. Ad esempio, la possibilità di usufruire di una detrazione del 90% delle spese sostenute fino al 31.12.2023 per (eventuali nuovi) lavori avviati dall’1.1.2023, rispetto all’abitazione principale posseduta, per i contribuenti con un reddito di riferimento non superiore ad euro 15.000. 

Nel nostro caso, il ricorrente non ha dato al giudice prove concrete (ad esempio, la propria situazione reddituale) che consentano di escludere la possibilità di accedere a tale diversa agevolazione per un’eventuale nuova pratica di intervento. 

Per questo motivo, il Tribunale ha riconosciuto un risarcimento danni di “soli” 15mila euro (10% dell’importo dei lavori appaltati), quale percentuale “minima” del beneficio fiscale andata perduta a causa dell’inadempimento della ditta.

La somma è scaturita dall’evidenza, che il ricorrente avrebbe comunque potuto beneficiare della detrazione del 90% anziché del 100% sul valore totale dei lavori appaltati (150.000 euro). Dunque – secondo il tribunale – la differenza del 10% (15.000) rappresenta il danno effettivamente.