NIENTE IMPOSTE SUI FABBRICATI CATEGORIA “F/3”

Condominio

Con la sentenza n. 11694/2017 la Corte di Cassazione ha chiarito l’ambito applicativo delle imposte sugli immobili con riferimento a quelli rientranti nella categoria catastale F3, relativa ai fabbricati in corso di costruzione e definizione: per i giudici l’accatastamento del fabbricato in tale categoria catastale non rappresenta valido presupposto per l’assoggettamento dello stesso all’imposta comunale sugli immobili.

Il caso riguardava un avviso di accertamento per maggiore imposta (ICI) emesso nel 2004 dal Comune di Foggia relativamente a fabbricati di nuova costruzione, non ultimati ma accatastati. Per il Comune l’iscrizione catastale del fabbricato rappresentava un presupposto sufficiente per il suo assoggettamento a ICI (oggi si parlerebbe di IMU).

Inizialmente la Commissione tributaria provinciale di Foggia aveva respinto l’impugnazione proposta contro l’avviso di accertamento, mentre la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva accolto l’appello del Consorzio dichiarando dovuta la maggior imposta solo dal 5 luglio 2004, data di ultimazione dei fabbricati. Quindi il Comune ha presentato ricorso per Cassazione, mentre il Consorzio resisteva con controricorso.

La Cassazione ha dato ragione al Consorzio ricordando che l’art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 504/1992 stabilisce:

«per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano» (primo periodo);

«il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato» (secondo periodo).

I giudici hanno precisato che se da una parte è vero che:

-l’iscrizione in Catasto o la sussistenza delle condizioni di iscrizione è presupposto sufficiente perché l’unità immobiliare sia considerata «fabbricato» e sia quindi assoggettata ad imposta (Cass. 10 ottobre 2008, n. 24924, Rv. 605153);

-la struttura normativa collega la qualifica di «fabbricato» come bene tassabile all’iscrizione catastale o all’obbligo di iscrizione, ponendo l’ultimazione dei lavori o l’utilizzazione antecedente nel ruolo di indici sussidiari, valevoli per l’ipotesi che sia stato omesso il dovuto accatastamento.

Dall’altra parte va chiarito che ai fini dell’assoggettamento alle imposte sugli immobili è significativo unicamente l’accatastamento reale, perché:

“L’accatastamento c.d. fittizio – istituzionalmente privo di rendita – non fornisce la base imponibile ex art. 5 d.lgs. 504/1992, né evidenzia una fattispecie autonoma per capacità contributiva”.

A fronte di tali considerazioni i giudici Supremi hanno stabilito che:

«In tema di imposta comunale sugli immobili, l’accatastamento di un nuovo fabbricato nella categoria fittizia delle unità in corso di costruzione non è presupposto sufficiente per l’assoggettamento ad imposta del fabbricato stesso, salva la tassazione dell’area edificatoria e la verifica sulla pertinenza del classamento».