Quando la successione non è obbligatoria

Rudere – Permesso di costruire e autorizzazione paessagistica

Le pratiche relative alla successione e all’apertura dell’eredità di un defunto sono spesso complesse e di solito si delega un professionista  esperto iscritto nei rispettivi Ordini professionali(geometra, ingegnere, architetto, ect) evitando le sanzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Esistono dei casi in cui la dichiarazione di successione non è obbligatoria. La legge individua una serie di ipotesi in cui non si è tenuti a presentare la dichiarazione di successione. Si tratta dei seguenti casi.

EREDITÀ AL CONIUGE E/O AI FIGLI

Non obbligatoria al dichiarazione di successione quando gli eredi sono:

-il coniuge (marito o moglie)

-i parenti in linea retta del defunto (genitori e nonni, figli e nipoti).

Tale esenzione scatta solo a condizione che l’attivo ereditario (ossia il valore lordo dei beni):

-non sia superiore a 100.000 euro;

-nell’eredità non siano presenti immobili (case, appartamenti, terreni, ecc.) o diritti reali immobiliari (usufrutto, servitù, diritto di superficie, enfiteusi).

Tali condizioni si devono verificare contemporaneamente e devono rimanere invariate anche nei casi in cui, in un secondo momento, altri beni o diritti entrino nell’attivo ereditario. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui a seguito di un rimborso fiscale si superi la soglia dei 100.000 euro, sussisterà l’obbligo alla presentazione della dichiarazione ed i relativi termini decorrono dalla comunicazione del rimborso.

RINUNCIA ALL’EREDITÀ

Il secondo caso in cui la successione non è obbligatoria è quando tutti gli aventi diritto rinunciano all’eredità o al legato, oppure, non essendo nel possesso dei beni ereditari, chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Devono presentare la dichiarazione di successione i seguenti soggetti:

-i chiamati all’eredità. Con l’apertura della successione sono individuati tutti i soggetti (persona fisica o giuridica), che non hanno ancora accettato l’eredità, ai quali potenzialmente può essere trasmesso il patrimonio complessivo del defunto (beni, diritti e obblighi), oppure una sua quota;

-gli eredi. La qualità di erede si acquista con l’accettazione, espressa o tacita, dell’eredità, che ha effetto retroattivo (risale cioè al momento dell’apertura della successione). In pratica si è semplicemente «chiamato all’eredità» quando si apre la successione e si è, per legge o testamento, titolari del diritto a succedere, ma ancora non si è dichiarato di voler accettare l’eredità (si è, insomma, eredi solo in potenza). Si diventa invece «eredi» nel momento in cui avviene la suddetta accettazione;

legatari. Il legatario è il soggetto che non succede in una quota del patrimonio (quota determinata in percentuale, sia sull’attivo che sul passivo) ma si è destinatario di uno o più beni oppure uno o più diritti, determinati dal defunto con il testamento. Così, ad esempio, la persona a cui il defunto lascia un quadro è un legatario e non un erede. Invece è erede chi succede nel 33% del patrimonio del defunto, senza individuazione di beni specifici, ma con successione sia nell’attivo che negli eventuali debiti lasciti dal defunto. Il legato si acquista senza bisogno di accettazione. Attenzione: i legatari, nel presentare la dichiarazione, sono obbligati ad indicare oltre ai propri dati, a tutte le informazioni riguardanti l’oggetto del proprio legato e alle eventuali donazioni a proprio favore, anche i dati del defunto e dei chiamati all’eredità, il loro grado di parentela o affinità con il defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie intervenute;

i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;

-gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente. Se una persona è scomparsa e non se ne hanno più notizie da almeno due anni, può essere richiesto, al tribunale del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza, che ne sia dichiarata l’assenza. Dopo questa sentenza, chi sarebbe stato erede o legatario del soggetto dichiarato assente può domandare al tribunale di entrare in possesso temporaneo dei beni dello scomparso;

-gli amministratori dell’eredità. L’amministratore dell’eredità è previsto dal codice civile in casi particolari, come ad esempio, quando il testamento designa un erede sotto condizione sospensiva (ad esempio se per diventare “erede” occorre che accada un evento futuro ed incerto previsto nel testamento);

-i curatori dell’eredità giacente. Il curatore dell’eredità giacente è nominato dal Tribunale quando il “chiamato” non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditari; il curatore ha il compito di amministrare il patrimonio ereditario fino a quando l’eredità viene accettata;

-gli esecutori testamentari. L’esecutore testamentario è il soggetto a cui il defunto può dare il compito di curare le sue ultime volontà, espresse nel testamento;

-i trustee. Il trust è un istituto giuridico nel quale vengono trasferiti i beni del disponente (o settlor), nel caso di specie il de cuius, affinché vengano amministrati e gestiti in favore di altri soggetti (beneficiari), a cui l’amministratore (trustee) dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo o una volta raggiunto un determinato scopo.

Quando vi sono più soggetti che, in base all’elencazione appena riportata, sono tutti tenuti a presentare la dichiarazione in relazione, è sufficiente che vi provveda uno solo di essi.

Non si considerano compresi nell’attivo ereditario ma devono essere indicati nella dichiarazione di successione:

-i beni culturali, sottoposti a vincolo precedentemente alla data di apertura della successione, sui quali sono stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione;

-i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione.

È inoltre consigliabile indicare:

-i titoli del debito pubblico (ivi compresi BOT e CCT), compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico europeo;

-gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati (compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico europeo), nonché ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall’imposta da norme di legge. E’ bene precisare che i titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, sono equiparati a tutti gli effetti fiscali ai titoli dello Stato Italiano.

COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE?

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione, ad esclusione dei legatari, devono dare una descrizione analitica di tutti i beni e diritti compresi nell’attivo ereditario con i rispettivi valori, compresi quelli oggetto di legato, qualora presente.

La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica tramite i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:

-direttamente dal dichiarante;

-dagli intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf;

-dall’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate competente per la lavorazione in relazione all’ultima residenza nota del de cuius.

Se la residenza del defunto è all’estero (o non è nota), ed egli non ha mai risieduto in Italia, l’ufficio competente è l’ Ufficio Territoriale di Roma 6 – Eur – Torrino, della Direzione provinciale II di Roma. Se il defunto ha risieduto in Italia, prima di risiedere all’estero, l’ufficio competente è quello dell’ultima residenza  nota in Italia.

L’Agenzia delle Entrate rende disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it un programma software gratuito per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione, nonché per la sola compilazione e stampa della stessa qualora il contribuente intende avvalersi dell’Ufficio per la sua trasmissione.

La dichiarazione inviata per via telematica, si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa (2° ricevuta).

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso il nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali. Ricordiamo che il modello di dichiarazione di successione serve per adempiere agli obblighi fiscali in materia di imposta sulle successioni. Pertanto non è tenuto a presentarlo chi non deve versare la suddetta tassa. Contrariamente però a quello che spesso si credere, la dichiarazione di successione non va presentata solo quando nell’eredità sono presenti case, terreni ed altri immobili; si è tenuti alla compilazione del modello per qualsiasi tipo di bene compreso nell’asse ereditario e, quindi, anche denaro, beni mobili, rendite, pensioni, crediti, aziende, quote societarie, ecc.

Con la presentazione del nuovo modello di successione, salvo casi particolari, le volture catastali verranno eseguite in automatico salvo diversa indicazione del contribuente.

QUANDO SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE?

Occupiamoci infine dei termini di presentazione della dichiarazione di successione.

La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data del decesso.

Tuttavia ci sono alcuni casi per cui i dodici mesi non decorrono dalla data del decesso ma da un momento diverso:

-nel caso in cui sia stato nominato, in seguito all’apertura della successione, un rappresentante legale degli eredi o dei legatari o dei chiamati all’eredità, un curatore dell’eredità giacente, oppure un esecutore testamentario: i dodici mesi decorrono dalla data in cui questi hanno avuto notizia legale della loro nomina;

-nel caso di fallimento del defunto in corso al momento dell’apertura della successione o in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta entro i successivi sei mesi dal decesso: i dodici mesi decorrono dalla data di chiusura del fallimento;

-nel caso in cui i beneficiari siano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni della persona assente: i dodici mesi decorrono dalla data di immissione nel possesso dei beni;

-a seguito di sentenza di morte presunta, i dodici mesi decorrono dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa di morte presunta se non è stata precedentemente richiesta l’immissione nel possesso dei beni dell’assente;

-nel caso in cui l’eredità è accettata con beneficio d’inventario entro dodici mesi dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario;

-nel caso di rinunzia all’eredità o al legato, i dodici mesi decorrono dalla data della rinunzia o dalla diversa data in cui gli altri obbligati dimostrino di averne avuto notizia;

-nel caso di eventi sopravvenuti che modificano il legato, la ripartizione dell’eredità ovvero che determinano l’applicazione di una imposta superiore rispetto a quella liquidata, i dodici mesi per la presentazione della dichiarazione sostitutiva decorrono dalla data della sopravvenienza o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostra di averne avuto notizia;

-nel caso in cui, per eventi sopravvenuti che modificano l’attivo ereditario, non sussistono più le condizioni per cui il coniuge ed i parenti in linea retta del defunto erano stati esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione, i dodici mesi decorrono dalla data della sopravvenienza;

-nel caso di enti non ancora riconosciuti che hanno presentato domanda di riconoscimento entro un anno dall’apertura della successione, i dodici mesi decorrono dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento ovvero del diniego.