RISCHIO INCENDIO NEI CONDOMINI: LA RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE

L’amministratore di condominio risponde dell’evento lesivo qualora la sua condotta omissiva, ossia la sua inerzia, sia stata condizione necessaria per la realizzazione dello stesso

incendi in condominio

Le norme sulla sicurezza antincendio negli edifici di civile abitazione prescrivono regole sempre più cogenti in capo agli amministratori di condominio. Il Dm dell’Interno del 25 gennaio 2019 ha perfino identificato l’amministratore di condominio come il «responsabile dell’attività» volta a pianificare azioni e comportamenti corretti dei condòmini da mettere in pratica in presenza di un incendio.

La responsabilità in capo all’amministratore

Di conseguenza, in caso di danni provocati da incendio accidentale nelle parti condominiali, si discute spesso di responsabilità penale dell’amministratore, per il non corretto od omesso svolgimento di azioni dirette a garantire un predeterminato livello di sicurezza in condominio. Ciò significa che, in caso di incendio in condominio, oltre alla responsabilità contrattuale dell’amministratore, originata dal rapporto di mandato di cui all’articolo 1710 del Codice civile, e alla responsabilità extracontrattuale da atto illecito, fondata sull’articolo 2043 del Codice civile, si potrebbe ragionare anche di responsabilità penale dello stesso amministratore, per azioni e omissioni.

Sotto tale profilo il Codice penale non prevede un reato tipico dell’amministratore di condominio, ma il fatto che non sussistano fattispecie specifiche non esclude, per la giurisprudenza, la possibilità che lo stesso amministratore, durante lo svolgimento della sua attività gestionale, possa commettere reati che lascino propendere per la sussistenza di interessi condominiali, come nell’ipotesi di violazione della normativa sulla sicurezza antincendio. In generale, l’articolo 40 del Codice penale stabilisce che «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».

Il danno colposo

In particolare ci si può riferire al reato di delitto colposo di danno, disciplinato dall’articolo 449, comma 1, del Codice penale, che punisce, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque cagioni con una condotta colposa un incendio. In condominio, la giurisprudenza ha rinvenuto il presupposto della responsabilità penale colposa dell’amministratore nelle norme di cui agli art 1130 n. 3 e 4 e 1135 del Codice civile, dalle quali origina la posizione di garanzia, che obbliga l’amministratore a vigilare e compiere atti conservativi sulle parti comuni, soprattutto nei casi di urgenza.

Il presupposto di tale ragionamento sta nel fatto che l’amministratore di condominio, in qualità di mandatario dei condòmini, deve eseguire il mandato conferitogli dall’assemblea condominiale, con la diligenza del buon padre di famiglia, così come previsto dall’articolo 1710 del Codice civile e cioè con quella diligenza che è legittimo attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza ed accortezza (Cassazione, sentenza 8099/1990).

Il concetto di diligenza media

In pratica, la diligenza media rappresenta il parametro attraverso il quale va verificato l’operato dell’amministratore, per valutare se la sua condotta sia o meno dovuta in termini di rispetto delle obbligazioni alle quali è tenuto (Cassazione,ordinanza 24920/2017). In ogni caso, per configurarsi la responsabilità penale, è necessario che la condotta omissiva dell’amministratore, ossia la sua inerzia, sia stata determinate nell’incidente o meglio condizione necessaria per la realizzazione dell’evento lesivo, con «alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica» (Cassazione, sentenza 39959/2009). Pertanto, se è vero che «l’amministratore condominiale è titolare di un obbligo di garanzia relativo alla conservazione delle parti comuni» dell’edificio, è altrettanto vero che la condanna penale può azionarsi soltanto nel caso in cui venga accertato che la condotta omissiva dello stesso amministratore abbia rappresentato un presupposto indispensabile ai fini dell’evento.

Diversamente, l’amministratore non risponde penalmente dei danni se la sua inerzia non è stata determinante nell’incendio. In definitiva, se è pacifico che sotto il profilo civilistico l’amministratore è responsabile del suo operato, non può dirsi altrettanto per la responsabilità penale, anche per il solo fatto che lo stesso amministratore non ha poteri repressivi o disciplinari nei confronti dei condòmini e, peraltro, gli eventuali reati da lui commessi non sarebbero compiuti nell’interesse del condominio ma soltanto a danno suo.

Tratto dal Sole 24Ore