IL BONUS FACCIATE SPIEGATO DALL’ENEA IN UN VADEMECUM

bonus facciate

Il bonus facciate è stato introdotto dalla legge di bilancio 2020. L’Aliquota di detrazione dall’IRPEF o IRES prevista ammonta al 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Non è previsto un limite massimo di spesa ammissibile. Ecco come funziona secondo il vademecum dell’Enea.

Gli edifici interessati a questo strumento devono prevedere esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il contributo non può essere richiesto nel caso in cui a necessitare degli interventi siano le facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Il bonus facciate è valido per edifici di qualsiasi categoria catastale e destinazione d’uso che siano già accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi, se dovuti. Possono essere condominiali o unifamiliari e devono essere situati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Il bonus facciate 2021 non può esser richiesto in caso di nuove realizzazioni, ampliamenti, demolizioni e successive ricostruzioni.

Il bonus non prevede un tetto massimo di spesa. Può insomma essere richiesto da tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari all’interni dell’edificio interessato dall’intervento (usufruttousoabitazione o superficie) oppure possiedono l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato. Il contribuente, infine, deve essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietari.

Possono richiedere l’agevolazione fiscale sia le persone fisiche, ossia i privati cittadini, coloro che esercitano arti o professioni, le associazioni tra professionisti, le società semplici e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Infine hanno diritto a richiedere il bonus i contribuenti con reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Non hanno diritto all’incentivo i contribuenti con reddito esclusivamente assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, né chi ha una imposta lorda assorbita da altre detrazioni. Tali soggetti non sono però esclusi completamente dall’agevolazione: essi infatti possono richiedere la cessione del credito o lo sconto in fattura. Per loro, dunque, il contributo è solo parziale. Lo sconto in fattura è un contributo, uno sconto che viene anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato. Esistono diverse modalità attraverso cui usufruire del bonus facciate:  attraverso l’uso diretto della detrazione fiscale, che verrà ripartita in 10 quote annuali di uguale importo, attraverso la cessione del credito, che può essere disposta a favore di istituti di credito e intermediari finanziari, fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, e sconto in fattura.

Se i lavori sono stati iniziati prima del 6 ottobre 2020, sono ammissibili le spese indicate all’ art. 3 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e integrazioni, se invece i lavori sono partiti dopo il 6 ottobre 2020, all’art. 5 del D.M. 6.08.2020 e comprendono fornitura e posa in opera di materiale funzionali alla realizzazione dell’intervento, opere funzionali, occupazione di suolo pubblico, prestazioni professionali. All’atto della richiesta del bonus è necessario fornire documenti “ tecnici” e documentazioni “amministrative”. La scheda tecnica riporta la descrizione dell’intervento ed è redatta da un tecnico va trasmessa ad ENEA entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere (detrazionifiscali.enea.it).

La documentazione amministrativa contiene la delibera dell’assemblea condominiale che approva l’esecuzione dei lavori e la ripartizioni delle eventuali spese per lavori sulle parti comuni del condominio in base ai millesimi, fatture con eventuali spese sostenute e documentazione bancaria che testimonino l’avvenuto pagamento attraverso bonifico, ricevute dei bonifici parlanti,  stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa

SCARICA IL VADEMECUM ENEA