SENZA RISCALDAMENTO SALTA IL SUPERBONUS

superbonus e riscaldamento

L’Agenzia delle Entrate ha precisato, che “la mancanza del riscaldamento nell’edificio oggetto dell’intervento di ristrutturazione rappresentata dall’Istante, risulta essere una condizione preclusiva all’ammissione dei lavori di efficientamento energetico alla disciplina dell’ecobonus”.

Con la risposta n.557/2021 si conferma nuovamente il divieto di accedere al Superbonus, per tutte quelle unità immobiliari sprovviste di riscaldamento, per le quali basta anche la presenza di un camino o di una stufa, ma comunque indispensabili per l’accesso ai benefici fiscali.

L’Agenzia delle Entrate si è trovata di fronte al caso di una richiesta relativa al Superbonus per alcuni interventi di efficientamento energetico in un’unità immobiliare accatastata C/2 sprovvista di riscaldamento.

Ai fini dell’Ecobonus, per gli edifici nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 192/2005 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Ciò in quanto, ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile.

A nulla rileva l’introduzione, con la Legge di Bilancio 2021, del comma 1-quater, dell’art.119 del DL Rilancio che prevede, in determinati casi, il solo esonero dal produrre l’APE iniziale.

Con riferimento al caso di specie, l’unità immobiliare C/2 descritta nell’istanza, non essendo dotata di un impianto di riscaldamento preesistente, non può accedere agli interventi trainanti di efficientamento energetico previsti dall’art.119, comma 1, lettere a) e b) del DL 34/2020, di conseguenza non può fruire del regime agevolato neanche gli interventi trainati previsti dal comma 2 del medesimo articolo.

Quindi, non si può accedere al Superbonus né per i lavori trainanti di isolamento termico delle superfici opache verticali (richiamati nel primo quesito) né per i lavori trainati illustrati nel secondo quesito, punti da 1 a 6.

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