SUPERBONUS INFISSI: I CASSONETTI CONCORRONO AL CALCOLO DELLA SUPERFICIE

gli infissi nel superbonus

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a Interpello, ha chiarito che i cassonetti nelle facciate, ove presenti, concorrono al calcolo della superficie degli infissi oggetto di sostituzione.

Con alcuni nuovi chiarimenti dell’ Agenzia delle Entrate viene analizzata la questione circa il calcolo della superficie complessiva necessaria alla determinazione dei costi massimi agevolabili con l’Ecobonus. Nello specifico, nell’interpello 956-958/2022 si parla dei cassonetti per infissi e del loro contributo nella determinazione della superficie.

La normativa vigente non ha mai chiaramente indicato come procedere al computo per quanto riguarda la sostituzione dei cassonetti, con la conseguente perplessità in merito al fatto che anche l’area dei cassonetti (dando per scontato il rispetto dei requisiti prestazionali e termici) contribuisse o meno alla determinazione del costo massimo agevolabile.

Con il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate si ha un’indicazione esplicita in materia. L’Agenzia richiamando l’articolo 1, lettera m) del Decreto Requisiti Tecnici Ecobonus del 6 agosto 2020, spiega che la superficie dei cassonetti concorre alla determinazione della superficie complessiva necessaria alla determinazione dei costi massimi agevolabili. Ciò in relazione alla procedura di verifica del rispetto dell’Allegato A al Decreto 75/2022 e non alle verifiche di congruità legate ai prezzari DEI, Regionali, etc.

Nella risposta all’interpello Entrate richiama le Circolari:

  • Circolare 25/07/2022, n. 28/E, pagg. 103 e 165; dove si legge che per gli interventi di sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso, nonché dei portoni esterni che delimitino l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, la detrazione massima spettante è pari a euro 60.000 per ciascun immobile che comprende anche eventuali interventi “trainati” eseguiti sulle parti opache.
  • Circolare 31/05/2007, n. 36/E, paragrafo 3.2.; dove si legge che gli interventi agevolabili consistono, in sostanza, in interventi di riqualificazione energetica, attuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relativi a strutture opache verticali quali pareti (generalmente esterne), finestre comprensive di infissi che presentino i requisiti di trasmittanza (dispersione di calore) richiesti dalla tabella riportata nell’allegato D del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Gli infissi devono ritenersi comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.

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