PREVENZIONE INCENDI

In Gazzetta Ufficiale le Norme Tecniche per la prevenzione Incendi nelle autorimesse

Prevenzione Incendi
Sicurezza Antincendi
In Gazzetta il Decreto del 15 maggio 2020 che contiene in allegato la regola tecnica verticale per le autorimesse secondo il Codice di prevenzione incendisostituisce integralmente il capitolo V.6 – Autorimesse della sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
Entra in vigore il 19 novembre 2020 ed abroga il decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986: «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili» e il decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002 «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto”.
Il Decreto 15 maggio 2020 non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla sua data di entrata in vigore:
a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

Interventi di modifica o ampliamento delle Autorimesse

Infine, per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 15 maggio 2020, si applicano le disposizioni previste dall’art. 2, commi 3 e 4 del Codice di prevenzione Incendi, come modificato dal decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 2019.
Per tali interventi, in base al comma 3 dell’art.2 del Codice, le norme tecniche si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare. In caso contrario (comma 4) si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1-bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ed è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.

DECRETO 15 maggio 2020 MINISTERO DELL’INTERNO
(GU n.132 del 23-5-2020)