ESPROPRIO INDENNIZZO E TASSAZIONE: INTERVIENE LA CORTE DI CASSAZIONE

esproprio

L’espropriazione per pubblica utilità è un istituto giuridico italiano, che consente allo Stato, di acquisire per sé o altro soggetto una proprietà privata per esigenze di interesse pubblico. Tale acquisizione è di norma compensata da un equo indennizzo nei confronti del soggetto espropriato del bene.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12694 del 25 giugno 2020, affrontando di nuovo la il tema della tassazione dell’indennità di esproprio ha confermato il principio, che la ritenuta operata dall’Ente espropriante sull’indennità di esproprio è eseguita a titolo di imposta e non di ritenuta di acconto, recita infatti: “solo in presenza di opzione per la tassazione ordinaria, con l’obbligo del contribuente di esporre in dichiarazione, nel quadro M del modello 740, fra i redditi diversi, l’ammontare dell’indennità di esproprio, l’ammontare delle ritenuta e, nella colonna 7, l’opzione per la tassazione ordinaria», non ricorrendo tale ipotesi nel caso in cui il ricorrente non esponga nella dichiarazione dei redditi l’indennità di esproprio”.

Di conseguenza, l’espropriato deve corrispondere una ritenuta a titolo d’imposta del 20% sull’intera somma percepita dall’ente espropriante: tuttavia, si può sempre esercitare l’opzione per la tassazione separata (ex art. 17, comma 1, lett. g-bis, del TUIR) e per la tassazione ordinaria, considerando tale ritenuta come versata a titolo di acconto d’imposta. I Giudici, hanno quindi nuovamente contribuito a chiarire la tassabilità della plusvalenza derivante da un procedimento espro­priativo, con particolare riferimento al momento impositivo delle somme pagate a tale titolo.

Le plusvalenze tassabili come redditi diversi sono:

  • le indennità di esproprio,
  • le somme percepite a seguito di cessioni volontarie effettuate nel corso di procedimenti espropriativi,
  • le somme dovute per acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni di urgenza, relative a terreni destinati a opere pubbliche o a infrastrutture urbane oppure destinati a interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare.

L’espropriazione per pubblica utilità è stata codificata dal Legislatore, per la prima volta, con la legge 25 giugno 1865, n. 2359, norma che fino al mese di giugno 2003 ha svolto il ruolo di disciplina organica della materia. La nostra Costituzione, all’art. 42, dopo aver riconosciuto la tutela della proprietà privata, ne riconosce – nei casi stabiliti dalla legge – l’espropriazione per motivi di interesse generale, salvo comunque il diritto del titolare di ottenere un giusto indennizzo.

Il Codice Civile, con riferimento all’espropriazione per pubblica utilità, dispone:

 – all’art. 834, che “nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse legalmente dichiarato e contro il pagamento di una giusta indennità”;

– all’art. 838, che tale procedimento di acquisizione coattiva della proprietà può essere esteso, previo pagamento di una giusta indennità, a qualsiasi bene che interessi la produzione nazionale, nel caso in cui il suo utilizzo o sfruttamento risulti trascurato da parte del proprietario così da creare nocumento all’interesse della collettività.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12694

Tributi – IRPEF – Indennità di esproprio – Tassazione – Ritenuta a titolo di imposta – Opzione per la tassazione ordinaria – Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi

Rilevato che

La contribuente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso IRPEF in data 27 dicembre 2007, riguardante le ritenute a titolo di imposta del 20% versate dal Comune di Avellino, quale Ente espropriante, sull’indennità di esproprio percepita dalla contribuente, ritenendo trattarsi di ritenute effettuate a titolo di acconto e non di imposta, sul presupposto di avere optato per il regime tassazione ordinaria a termini dell’art. 11, comma 7 I. 30 dicembre 1991, n. 413.

La CTP di Avellino ha rigettato il ricorso della contribuente e la CTR della Campania, Sezione Staccata di Salerno, con sentenza in data 24 aprile 2018, ha accolto l’appello della contribuente, ritenendo che la contribuente – al fine dell’applicazione del regime di tassazione ordinaria da parte dell’ente espropriante a titolo di acconto e non a titolo di imposta, con conseguente tassazione della sola plusvalenza – abbia optato per il regime della tassazione ordinaria nel precedente periodo di imposta 2006, in forza del fatto di avere indicato il valore di stima del bene successivamente espropriato e avere versato l’imposta sostitutiva, comportamento rispetto al quale l’omessa compilazione della sezione II del quadro RM della dichiarazione del periodo di imposta successivo, relativa alla opzione per la tassazione, costituisce violazione formale.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo, resiste la contribuente con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ.

Considerato che

1 – Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 7, I. n. 413/1991, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la contribuente abbia optato per il regime di tassazione ordinaria. Deduce il ricorrente come le indennità di esproprio siano assoggettate a una ritenuta di imposta nella misura del 20%, benché sia in facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale, per la tassazione ordinaria, con conseguente effettuazione della ritenuta a titolo di acconto e determinazione dell’imposta dovuta sulla sola plusvalenza, in relazione al valore di perizia. Evidenzia il ricorrente come l’opzione del regime di tassazione debba essere fatto in dichiarazione, richiamandosi alla sentenza di primo grado, che aveva accertato come fosse stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2007.

2 – Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo il motivo sufficientemente specifico, anche in relazione alle norme impugnate.

3 – Il ricorso è fondato.

3.1 – Risulta dalla narrativa della sentenza impugnata che la contribuente non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2007. La circostanza è, del resto, accertata dal giudice di primo grado, la cui motivazione è stata riportata dal ricorrente in ossequio al principio di specificità, per cui tale accertamento, non oggetto di specifica censura, né di revisione in appello, deve ritenersi passato in giudicato.

3.2 – Deve, a questo proposito, ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la ritenuta operata dall’Ente espropriante sull’indennità di esproprio è effettuata a titolo di imposta e non a titolo di ritenuta di acconto «solo in presenza di opzione per la tassazione ordinaria, con l’obbligo del contribuente di esporre in dichiarazione, nel quadro M del modello 740, fra i redditi diversi, l’ammontare dell’indennità di esproprio, l’ammontare delle ritenuta e, nella colonna 7, l’opzione per la tassazione ordinaria», non ricorrendo tale ipotesi nel caso in cui il ricorrente non esponga nella dichiarazione dei redditi l’indennità di esproprio (Cass., Sez. V, 25 giugno 2019, n. 16963).

3.3 – Solo nel caso in cui il contribuente opti espressamente nella dichiarazione dei redditi per la tassazione ordinaria, l’imposta dovuta è determinata tenendo conto della sola plusvalenza, unitamente alle altre componenti reddituali (Cass., Sez. V, 17 maggio 2017, n. 12275; Cass., Sez. V, 25 novembre 2011 n. 24908; Cass., 8 febbraio 2005, n. 2490), permanendo, diversamente, la natura di ritenuta effettuata a titolo di imposta (art. 11, comma 7, I. n. 413/1991: «gli enti espropriami, all’atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6 […] devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. E facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto»). Né rileva il precedente addotto dalla contribuente in memoria, afferente a un caso del tutto differente.

3.4 – La compilazione della dichiarazione annuale e l’opzione per il regime della tassazione ordinaria costituiscono, pertanto, condizioni per l’operatività del regime di tassazione ordinaria.

Nella specie emerge dalla sentenza impugnata che la contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2007; conseguentemente, non è stata fatta alcuna opzione per il regime di tassazione ordinaria, per cui l’indennità di esproprio deve ritenersi assoggettata a ritenuta di imposta e non di acconto.

4 – La Corte di merito non si è attenuta a tali principi per cui la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto a termini dell’art. 384 cod. proc. civ., la causa va decisa nel merito, rigettandosi la domanda della contribuente. Le spese del doppio grado del giudizio di merito, stante l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, sono soggette a compensazione, le spese del giudizio di legittimità sono, invece, soggette a soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda della contribuente; dichiara compensate le spese dei due gradi del giudizio di merito; condanna D.C. al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.