EDILIZIA: AGGIORNATE LE NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI DEL 2018

NCT 2018
In Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 marzo 2023 di modifica delle Norme Tecniche Costruzioni (NTC) 2018.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2023, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 marzo 2023 che modifica l’art. 2 delle Norme Tecniche Costruzioni 2018. Con la denominazione di “Norme Tecniche Costruzioni (NTC)” si intende indicare tutte quelle serie di norme che il Governo ha stabilito nel corso degli anni e che riguardano il campo dell’edilizia. Negli anni passati si seguivano le NTC relative al Decreto Ministeriale del 2008, il quale è stato però sostituito da quello del 2018. Si tratta di una serie di norme utili a regolarizzare i collaudi, i materiali e tutto ciò che riguarda l’ambito delle costruzioni, delle demolizioni o delle modifiche di edifici.

AttenzioneLe NTC attuali fanno capo ad un Decreto Ministeriale del 2018, che ha sostituito quello del 2008. Lo Stato ha stabilito che alcune norme dovessero essere sostituite con altre più sicure. Invero, le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) per la legislazione italiana sono attualmente definite nel decreto ministeriale 17 gennaio 2018 che dal 22 marzo 2018 sostituisce il D.M. 14 gennaio 2008 che costituiva la precedente edizione delle NTC. Questa versione delle Norme Tecniche si differenziano rispetto alla precedente versione del 2008, soprattutto per la grande attenzione dedicata al tema del miglioramento sismico. Le NTC 2018 sono delle informative indispensabili perché in grado di definire i principi fondamentali da seguire per progetto, collaudo, esecuzione delle costruzioni. Le NTC sono fondamentali per indicare le prestazioni che le strutture devono raggiungere in termini di stabilità. Nelle NTC 2018 sono presenti alcune novità, tra queste l’introduzione di agevolazioni per tutti gli interventi di ristrutturazione per adeguare un immobile in caso di sisma.

Premesso ciò, a seguito della modifica realizzata dal Legislatore del 2023, la nuova versione dell’art. 2 delle Norme Tecniche Costruzioni 2018, prevede che:

  • nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi;
  • con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro sette anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’art.1.

Dopo il comma 1, sono stati, inoltre, inseriti i seguenti commi:

  • 1-bis. Dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’articolo 1 e fino al 22 marzo 2025, è sospesa l’applicazione del punto 11.4.2 delle suddette norme tecniche;
  • 1-ter. Dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’articolo 1 e fino al 22 marzo 2025, è sospesa l’applicazione del punto 11.5.2 delle suddette norme tecniche limitatamente ai tiranti di ancoraggio per uso geotecnico di tipo passivo.
AttenzioneIn materia, infine, giova ricordare che i giudici hanno precisato che le norme tecniche per le costruzioni – aggiornate con D.M. 17 gennaio 2018 sulla base della previsione di cui all’art. 52 del D.P.R. n. 380 del 2001 – sono vincolanti per le Regioni in quanto garantiscono, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, un regime unico, valido per tutto il territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in gioco valutazioni altamente tecniche (Corte Cost. 21 aprile 2021, n. 78).

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