DICHIARAZIONE IMU PER IL 2021 ENTRO IL 31 DICEMBRE

IMU 2021

E’ slittato il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta municipale propria relativa all’anno d’imposta 2021. L’articolo 35, comma 4 del Dl 73/2022 (Decreto “Semplificazioni fiscali”) sposta infatti la scadenza, dall’originario 30 giugno, al 31 dicembre 2022.

Il differimento è stato introdotto con lo scopo di consentire ai contribuenti di disporre di più tempo per fornire le informazioni relative ai benefici Imu del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”  fruiti durante il periodo dell’emergenza. 

Lo slittamento al 31 dicembre 2022 del termine di presentazione della dichiarazione Imu relativa all’anno d’imposta 2021 riguarda anche gli Enti non commerciali, ossia gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, oltre che gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

La nuova scadenza si riferisce solo all’anno d’imposta 2021. Ricordiamo infatti che, a regime, la dichiarazione Imu deve essere presentata o trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Chi deve versare l’Imu

Per chi non lo sapesse, devono versare l’Imu tutti coloro che possiedono:

  • fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

L’obbligo al pagamento, invece, spetta a:

  • il proprietario dell’immobile,
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, i
  • genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice,
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali o il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Ravvedimento operoso

Chi non provvede entro il termine può comunque regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso: si tratta di un versamento con il quale il contribuente può ugualmente pagare il tributo dovuto, con l’applicazione di una sanzione ridotta e degli interessi moratori. Tutto ciò può avvenire, tuttavia, solo a condizione che la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. 

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it