CREDITI FISCALI ED EDILIZI: IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE
La nuova modifica per l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi per compensare debiti erariali superiori a 10.000 euro.
L’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha subito una modifica significativa con l’introduzione del comma 3-bis, grazie all’articolo 4 del decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024. Questa aggiunta permette l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi per compensare debiti erariali superiori a 10.000 euro. Tuttavia, la norma modificata richiede ancora un decreto ministeriale che ne definisca le modalità applicative e la data di entrata in vigore.
1) Crediti fiscali edilizi: divieto di compensazione
In base al citato comma 3-bis, il contribuente non può avvalersi della possibilità di compensazione se ha iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti, il cui titolo di riscossione sono:
- iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
- iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti;
- atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione, compresi gli interessi e le sanzioni di cui all’art. 1, commi da 421 a 423, della l. 30,12.2004, n. 311, (norma abrogata dal 30.4.2024 per effetto dell’art. 1, comma 4, lett. a), del d.lgs. 12.2.2024, n. 13; tuttavia, secondo il successivo comma 5, i riferimenti a tali commi, contenuti nelle norme attualmente in vigore, si intendono effettuati agli atti indicati all’art. 38-bis, comma 1, lett. da a) a f), del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, cioè crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241.
Il divieto di compensazione è subordinato alla presenza delle seguenti condizioni:
- debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo;
- importi complessivamente dovuti superiori a 10.000 euro;
- termini di pagamento scaduti, decorso il 30° giorno successivo alla scadenza (cioè 90 giorni dalla notifica dell’atto impositivo).
La presenza di provvedimenti di sospensione e di rateazione per i quali non è intervenuta la decadenza esclude il divieto.
La compensazione dei crediti di imposta, presenti nella piattaforma telematica prevista dal comma 7, del citato art. 121, è sospesa fino a concorrenza dei suddetti ruoli e carichi.
La norma non è immediatamente operante al momento del ricevimento dell’atto ma soltanto dopo che è scaduto il termine di 60 giorni nonché l’ulteriore termine di 30 giorni dalla data della notifica senza che sia intervenuto il pagamento di tale atto ovvero non è stata emesso un provvedimento di sospensione o di rateazione del debito.
Tuttavia, il beneficio viene meno in presenza di decadenza di tale provvedimento.
2) Crediti fiscali edilizi: esclusioni dal divieto di compensazione
Il divieto di compensazione non opera per iscrizioni a ruolo aventi ad oggetto pretese diverse dalle imposte erariali (ad esempio, tributi locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL, infrazioni al codice della strada, ecc.) il cui ammontare non concorre a formare la soglia di 10.000 euro.
L’art. 4 citato esclude dal divieto i debiti che:
a) sono oggetto di sospensione del pagamento in via amministrativa (art. 39 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602) o giudiziale (art. 47 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546);
b) sono oggetto di piani di pagamento rateale (art. 19 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602) ma solo se non è intervenuta la decadenza, cioè se il debitore non ha pagato otto sette rate, anche non consecutive.
c) crediti esclusi dal divieto indicati all’art. 7, comma 2, del d.lgs. 9.7.1997, n. 241, cioè:
- contributi previdenziali dovuti dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative (lett. e);
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917 (lett. f);
- premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del d.p.r. 30.6.1965, n. 1124 (lett. g).
Un problema particolare ha per oggetto l’accertamento esecutivo (art. 29 del d.l. 31.5.2010, n. 78) per il quale si prospettano le seguenti situazioni:
- impugnazione dell’atto: va versato 1/3 delle imposte e degli interessi entro 60 giorni dalla data di notifica; tuttavia, in assenza di pagamento, decorsi 30 giorni, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico all’agente della riscossione per cui soltanto da tale data si manifesta la negazione della compensazione;
- acquiescenza all’atto: va versato l’intero importo preteso; tuttavia, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 19.6.1997, n. 218, rinunciando all’impugnazione, le sanzioni vanno ridotte a un terzo del minimo, se il versamento è eseguito entro il termine previsto per proporre il ricorso;
- accoglimento del ricorso ma il debito non è stato saldato: la sentenza comporta l’annullamento della pretesa e, quindi, la cancellazione del debito di importo superiore a 10.000 euro e la possibilità di operare la compensazione.
3) Crediti edilizi fiscali: i ruoli a titolo definitivo
La norma non prevede la possibilità di utilizzare il credito secondo quanto è previsto dall’art. 31, comma 1, del d.l. 31.5.2010, n. 78, che inibisce la possibilità di operare la compensazione orizzontale dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
4) Crediti edilizi fiscali: i controlli
La verifica della presenza dell’esclusione della compensazione viene fatta sui modelli F24 ai sensi dell’art. 37, commi 49-ter e 49-quater, del d.l. 4.7.2006, n. 223.
Nel caso di irregolarità, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano come non effettuati, evento che unitamente alla sanzione prevista, viene portato a conoscenza del contribuente il quale ha trenta giorni di tempo per fornire eventuali chiarimenti.
L’iscrizione a ruolo non è eseguita se viene effettuato il pagamento entro tale termine ma, in assenza la cartella di pagamento è notificata entro il 31.12 del terzo anno successivo a quelli di presentazione della delega di pagamento modello F24 (comma 49-ter).