SUPERBONUS: LE RESPONSABILITA’ DEI TECNICI

Superbonus e responsabilità dei tecnici

Il Superbonus è molto articolato e pone i professionisti del settore tecnico/edile al centro dell’iter operativo per una serie di attività che si espletano dal verificare e attestare la sussistenza dei presupposti per accedere alle agevolazioni, dalla conformità urbanistica, all’idoneità dell’edificio e del committente, all’orientare il committente sulle spese detraibili (verifica dei massimali teorici in base alla situazione catastale dell’edificio e alla tipologia di interventi da effettuare), attestare durante i lavori e alla fine degli stessi il rispetto dei requisiti tecnico-prestazionali richiesti e la “congruità” della spesa sostenuta.
Questa attività è determinante non solo durante la fase iniziale, ma anche in quella finale, dove gli enti preposti procedono per la verifica di tutti i requisiti e nel caso si dovessero riscontrare delle incongruenze il committente è privato dei benefici, con la conseguenza che i lavori risultano già eseguiti dall’impresa e quindi vanno onorati i compensi ed i costi.
Nel caso in cui sia riconosciuto un danno dovuto a negligenza professionale, imperizia, o la non corretta applicazione delle norme in relazione alle prestazioni di servizi erogate, il professionista risponderà a sua volta civilmente del danno causato. Anche dopo le erogazioni parziali, l’Agenzia delle Entrate può provvedere al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione fruita, sempre e comunque nei confronti del committente. Qualora il committente ritenga che la perdita dei benefici fiscali (così come il verificarsi di eventuali altre conseguenze negative) sia stata cagionata da un “errore” da parte del tecnico incaricato, potrà tentare di rivalersi nei confronti dello stesso per i danni subiti.
Solo all’esito di tale azione civile, se sarà stato riconosciuto l’errore del professionista, scatterà il risarcimento danni a carico del professionista.

È in questi casi che, il professionista potrà azionare l’assicurazione, che pagherà il danno se non riscontra la negligenza del tecnico.

La polizza assicurativa richiesta per il Superbonus garantisce il professionista riguardo eventuali danni cagionati al bilancio dello Stato (comma 14, art. 119 del D.L. 34/2020).

SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO 
Il questo caso, se ci sono irregolarità, il recupero delle somme avviene sempre nei confronti del committente, cioè il soggetto che ha esercitato l’opzione – art. 121, commi 5 e 6, del D.L. 34/2020).
Qualora da parte del professionista che ha accordato lo sconto in fattura, e pertanto fruisce/fruirà del credito d’imposta, vi sia un concorso nella violazione, il professionista potrà essere chiamato a rispondere solidalmente con il committente delle somme indebitamente fruite (solidalmente significa che l’Agenzia delle entrate tenta il recupero delle somme nei confronti di tutti i soggetti, il primo che paga libera entrambi).
Viceversa, il professionista che abbia praticato lo sconto in fattura o acquisito tramite cessione il credito d’imposta “in buona fede” non perderà il proprio diritto (Circolare 30/E/2020, risposta 5.1.8 e risposta 5.1.9 – concorso in violazione).

L’accertamento delle responsabilità in sede civile non esclude che possano configurarsi in capo al professionista eventuali ulteriori responsabilità, con le connesse sanzioni di tipo amministrativo e/o penale, in particolare per quel che riguarda la veridicità delle attestazioni e asseverazioni rilasciate. Le responsabilità espongono il professionista anche al procedimento disciplinare presso il Collegio e/o Ordine di appartenenza.

L’asseverazione è infatti una dichiarazione con la quale il professionista, sotto la propria personale responsabilità conferma l’autenticità e la certezza dei contenuti e la rispondenza dei luoghi e garantisce di aver proceduto con le competenze professionali qualificate richieste.
Con la sottoscrizione della dichiarazione di asseverazione il professionista assume quindi una responsabilità in merito alla veridicità dei dati e delle informazioni dichiarati, e risponde penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti (art. 481 del Codice penale – Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità).

La polizza di assicurazione non copre le sanzioni amministrative né tanto meno le responsabilità penali.