CASSA GEOMETRI: CONTRIBUZIONE MINIMA PER ATTIVITA’ PROFESSIONALI OCCASIONALI E SALTUARIE. LA SENTENZA

La recente ordinanza della Cassazione n. 12695/2024 ha apportato importanti chiarimenti riguardo la distinzione tra contribuzione minima e contributo di solidarietà, nonché i criteri per la loro applicazione.
Prima della riforma statutaria del 2003, il sistema previdenziale dei geometri prevedeva una distinzione tra iscritti alla Cassa e iscritti al solo albo professionale. L’art. 10 della legge n. 773/1982 obbligava questi ultimi a versare un contributo di solidarietà del 3% del reddito professionale netto dell’anno precedente, con un importo minimo stabilito. La giurisprudenza, a partire dalla sentenza n. 6156/1988, ha chiarito che tale contributo era dovuto indipendentemente dall’effettivo esercizio della professione.
Differenze tra Contributo di Solidarietà e Contributi Minimi: I contributi minimi sono destinati alla costituzione di una posizione previdenziale autonoma e danno diritto a prestazioni pensionistiche. Il contributo di solidarietà, invece, ha una logica mutualistica, basata sul principio costituzionale di solidarietà sociale (art. 2 Cost.).
Con l’approvazione del nuovo Statuto della Cassa nel 2003, è stata introdotta l’iscrizione obbligatoria alla Cassa per tutti i geometri iscritti all’Albo che esercitano la libera professione, anche in modo non continuativo. Questo ha sollevato questioni interpretative riguardo alla compatibilità con il precedente contributo di solidarietà.
La giurisprudenza ha confermato la legittimità della riforma, riconoscendo che gli enti previdenziali privatizzati possono modificare il proprio ordinamento anche in senso più restrittivo, purché queste modifiche mirino al mantenimento dell’equilibrio di bilancio e della stabilità della gestione.
La Cassazione con la Sentenza n. 12695/2024 ha precisato che:
- L’iscrizione alla Cassa richiede l’effettivo svolgimento della libera professione, anche saltuaria.
- L’assenza totale di attività professionale esclude l’obbligo di iscrizione alla Cassa e il pagamento della contribuzione minima.
- Il mancato obbligo di iscrizione alla Cassa non elimina l’obbligo di versare il contributo di solidarietà previsto dalla legge n. 773/1982.
IL FATTO
Recentemente, la Corte d’Appello di Bologna, con una sentenza del 19/12/2024, ha esaminato il caso di un geometra che si limitava a depositare telematicamente pratiche elaborate da altri professionisti, stabilendo che tale attività non costituisce esercizio della libera professione e non richiede l’iscrizione alla Cassa, pur rimanendo obbligatorio il contributo di solidarietà.
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha cercato di bilanciare due esigenze fondamentali: garantire un’adeguata tutela previdenziale a chi esercita effettivamente la professione e mantenere un principio di solidarietà attraverso il contributo. La distinzione tra contribuzione minima e contributo di solidarietà riflette questa duplice finalità, adattando il sistema previdenziale alle esigenze della categoria e preservando i principi di solidarietà sociale.