UNDER 36: LE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA “PRIMA CASA”

Prima casa

Le agevolazioni prima casa per i soggetti di età inferiore ai 36 anni prevedono dei benefici fiscali e finanziari nell’acquisto della prima abitazione.

QUANDO SI PERDONO LE AGEVOLAZIONI
Chi richiede le agevolazioni “under 36” senza avere i requisiti specifici (per esempio, valore ISEE superiore a quello richiesto), ma ha comunque diritto alle agevolazioni “prima casa”:
✔ per gli atti soggetti a imposta di registro, subisce il recupero di tale imposta (nella misura del 2%) e delle imposte ipotecaria e catastale (nella misura fissa di 50 euro ciascuna)
✔ per gli acquisti soggetti a Iva, oltre a dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, deve restituire il credito d’imposta usufruito, se lo ha già utilizzato (con applicazione di sanzioni e interessi). Rimane dovuta l’Iva con aliquota del 4%.
In caso, invece, di decadenza dalle agevolazioni “prima casa” per:
✔ dichiarazione mendace sulla sussistenza dei requisiti, resa nell’atto di acquisto
✔ mancato trasferimento della residenza nei termini previsti
✔ vendita entro cinque anni, non seguita dal riacquisto entro l’anno
✔ mancata alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova l’imposta di registro viene recuperata nella misura del 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Sono applicate, inoltre, sanzioni e interessi. Anche il credito d’imposta, infine, viene meno (con il recupero dello stesso e l’applicazione di sanzioni e interessi).

CHI NE HA DIRITTO
Le agevolazioni “prima casa under 36” spettano a coloro che:
✔ acquistano la “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023
✔ non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato
✔ hanno un ISEE annuo (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro.
È necessario, inoltre:
✔ avere o stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto
✔ non essere titolari, nemmeno col coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare
✔ non possedere un altro immobile acquistato con l’agevolazione prima casa o, se si possiede, venderlo entro un anno dalla data del nuovo acquisto.


LE AGEVOLAZIONI
A. Per gli acquisti non soggetti a Iva, non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale
B. Per le compravendite soggette a Iva, oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore, che può essere utilizzato:

  • per pagare imposte (registro, ipotecaria, catastale) su successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
  • per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato
  • per compensare somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo “6928”.

C. Per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo non è dovuta l’imposta sostitutiva.

Come per gli altri atti di acquisto assoggettati all’imposta di registro proporzionale, anche l’atto di acquisto prima casa “under 36” è esente, inoltre, dall’imposta di bollo

PER QUALI IMMOBILI
Sono ammessi al beneficio gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, e le pertinenze rientranti nelle categorie C2, C6 e C7 (una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale).
L’acquisto della pertinenza può avvenire insieme a quello dell’abitazione principale o con atto separato, purché stipulato entro il termine temporale di validità dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.