BARRIERE ARCHITETTONICHE: AGGIORNATA LA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER L’ACCESSO AL BONUS FISCALE 75%

barriere architettoniche

L’Agenzia delle entrate ha aggiornato a Gennaio 2022 la guida “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”, tenendo conto anche della nuova agevolazione al 75%, introdotta dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021), valida solo per le spese sostenute quest’anno, che si va ad aggiungere alle agevolazioni già previste dalla normativa tributaria per eliminare le barriere architettoniche in edifici esistenti.

La nuova agevolazione per la rimozione delle barriere architettoniche in edifici esistenti non è riservata esclusivamente alle persone con disabilità, ma ne possono usufruire tutti. La finalità, infatti, è quella di rendere le nostre case davvero accessibili. Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, da ripartire in 5 anni, e può essere portato in dichiarazione; in alternativa, si può cedere il credito o chiedere lo sconto in fattura.

La detrazione va calcolata su un importo complessivo non superiore a:

– 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno

– 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari

– 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

L’agevolazione spetta per tutti gli interventi finalizzati ad abbattere le barriere architettoniche, anche quelli di automazione degli impianti, cioè la domotica, e in caso di sostituzione degli impianti per le spese di smaltimento e bonifica dei materiali. Tuttavia, precisa la guida, per beneficiare del bonus al 75%, tutti gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici (Dm n. 236 del 14 giugno 1989) sull’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati.

Per gli interventi finalizzati a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione a persone con disabilità grave, si può beneficiare di altri due bonus prorogati dalla legge di bilancio 2022. Il primo è quello per lavori di ristrutturazione edilizia (ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir). In questo caso la detrazione, solo Irpef, è pari al 50% della spesa e viene calcolata su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024. Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025, invece, la percentuale scenderà al 36%, e andrà calcolata su un importo massimo di 48.000 euro.

Ma c’è un’altra agevolazione per favorire l’accessibilità delle persone con disabilità grave: il Superbonus per interventi “trainati”. In questo caso, chiarisce la guida, per richiedere la detrazione del 110% è necessario che i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche (interventi “trainati”) siano eseguiti congiuntamente a opere di miglioramento delle prestazioni energetiche (interventi “trainanti”) quali interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

I due bonus non sono cumulabili.

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