SUPERBONUS 110%: LE AGEVOLAZIONI SULLA SECONDA CASA

superbonus 110% sulla seconda casa

Il SuperBonus 110 è il maxi incentivo per i lavori realizzati sugli immobili, fruibile non solo sulle prime, ma anche sulle seconde case, include anche le villette unifamiliari, inizialmente escluse dall’agevolazione, ma non per tutte le categorie catastali.

Le categorie catastali escluse sono:

  • A/1: abitazioni di tipo signorile;
  • A/8: abitazioni in ville;
  • A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

Su questa ultima categoria catastale, quindi sugli immobili accatastati A9, come castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, per rientrare nelle agevolazioni devono essere aperti, anche parzialmente, al pubblico.

In riferimento alle seconde case, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta (n.327 del 9 settembre 2020) su una istanza da parte di un privato, si è pronunciata sulla casistica delle agevolazioni sulle seconde case.

Con l’occasione inoltre l’Agenzia delle Entrate precisa che ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese.

Vale ad esempio il titolo di locazione e di comodato, oltre ovviamente a quello di proprietà.

Via libera anche agli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio unifamiliare non adibito ad abitazione principale, “al termine del quale lo stesso avrà una diversa sagoma rispetto al precedente con una volumetria leggermente diminuita, un indice di prestazione energetica di classe A o superiore (miglioramento di più di due classi) ed una classe di rischio sismico di classe A o superiore (miglioramento di più di due classi)”, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che “sulla base dei chiarimenti contenuti nella circolare 24/E del 2020, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa in esame – fermo restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto, aspetto non oggetto della presente istanza di interpello – si ritiene che sia possibile fruire del superbonus per interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio a prescindere dalla condizione che lo stesso venga adibito ad abitazione principale, atteso che tale condizione come sopra precisato non è più richiesta ai fini del superbonus“.

I lavori ammessi all’ecobonus 110 % fanno parte a tre grandi categorie:

isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per almeno un quarto della stessa superficie (il cosiddetto cappotto termico) con un limite di 60mila euro moltiplicato per le unità abitative presenti

 sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione per un limite di 30mila euro moltiplicato per ogni singola unità abitativa

per le unità unifamiliari per la sostituzione della caldaia con impianti centralizzati, con un ammontare delle spese non superiore ai 30mila euro, comprese le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

L‘ecobonus al 110 vale anche se questi lavori sono associati all’installazione di un impianto fotovoltaico. L’ecobonus del 110% si applica anche nel caso di lavori come sostituzione di infissi, finestre, tende da sole, condizionatori e serramenti, ma solo nel caso in cui tali interventi “siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi” trainanti.

Tutti i lavori per avere diritto all’ecobonus 110 per cento devono assicurare il miglioramento di almento due classi energetiche dell’edificio. Qualora esso non fosse possibile, il raggiungimento della classe più alta, da dimostrare tramite l’APE (attestato di prestazione energetica).