MODIFICA DEL TITOLO AUTORIZZATIVO NEL CASO DI CRITICITA’ AMBIENTALI: LA SENTENZA

Con sentenza n. 440 del 5 luglio 2023 il TAR Umbria è intervenuto in materia di autorizzazione unica ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 ricordando che si può parlare di modifica al titolo autorizzativo solamente qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 208 comma 12, il quale statuisce che “le prescrizioni dell’autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell’evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990”.

Di conseguenza, in assenza di elementi di “criticità ambientale” – oltre che, nel caso di specie, in “mancanza dell’avvio di un procedimento a ciò finalizzato (espressamente richiesto dal citato art. 208, co. 12, del d.lgs. n.152/2006 laddove prescrive testualmente il «rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990»)” – secondo i Giudici una nota con cui l’Autorità competente formula inviti e raccomandazioni al gestore dell’impianto non può essere intesa “alla stregua di una modifica delle prescrizioni stabilite con l’autorizzazione vigente e delle limitazioni qualitative o quantitative al trattamento dei rifiuti con la stessa autorizzato”.

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