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SUPERBONUS:PROROGA PER LE VILLETTE IL SAL A SETTEMBRE

Proroga superbonus 110 per edifici e villette unifamiliari. E’ stato approvato il decreto “Energia e investimenti”, tra le varie misure adottate spicca la proroga del superbonus 110 per le villette e gli edifici unifamiliari. Ciò che è stato prorogato è il termine entro il quale i lavori devono raggiungere uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% dell’intervento complessivo.

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SUPERBONUS: ATTENZIONE AL VISTO DI CONFORMITA’

Tra le tante norme che regolano l’accesso al Superbonus 110%, c’è anche quella che riguarda l’attività del tecnico specializzato che deve seguire il corso dei lavori per tutta la loro durata, facendosi sostanzialmente da tramite tra i membri del condominio richiedente (o i proprietari stessi se si tratta di un’abitazione privata) e l’azienda edilizia che mette in opera il progetto.

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SUPERBONUS: CESSIONE DEL CREDITO SOLO A BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI ALL’ALBO

In materia di bonus edilizi torna la possibilità di cedere i crediti fiscali più di una volta. Per la precisione, le cessioni potranno essere al massimo tre, e soltanto verso banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari abilitati. Il credito non potrà essere oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A questo scopo, viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto – il cosiddetto “bollino anti-frode” – per consentire la tracciabilità delle cessioni.

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SUPERBONUS: IL DECRETO CON I COSTI MASSIMI AGEVOLABILI

Il Mite ha firmato il decreto con i massimali per gli interventi di efficientamento energetico (superbonus e altri bonus); si resta in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il DM definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese. Il decreto del Ministro della Transizione Ecologica definisce i costi massimi specifici per alcune tipologie di interventi ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute, obbligatorie per il Superbonus e per gli altri bonus edilizia, secondo quanto previsto dall’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del DL 34/2020.

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SUPERBONUS: RECLUSIONE PER I TECNICI ASSEVERATORI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato i decreti legge su energia e Superbonus. Il nuovo decreto sulle cessioni dei crediti ai bonus edilizi e il ​​Superbonus prevede multe e il carcere per i tecnici infedeli. Infatti, chi sottoscrive dichiarazioni mendaci, rischia il carcere: oltre alle multe, infatti, il tecnico che dovrà controllare le asseverazioni necessarie per ottenere i bonus edilizi ed ”espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione“ oppure” attesta la congruità delle spese“, può rischiare un procedimento penale con la misura del carcere per un periodo compreso tra due cinque anni e una multa tra 50 e 100mila euro.

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SUPERBONUS SU FABBRICATO RESIDENZIALE UNIFAMILIARE CATEGORIA F/2 – CESSIONE DEL CREDITO E SPESE SOSTENUTE IN ANNI DIVERSI

E’ possibile ricomprendere quote di intervento realizzate in periodi d’imposta diversi nello Stato Avanzamento Lavori di almeno il 30% complessivo ex art. 121, c. 1-bis, del D.L. 19.05.2020, n. 34, ma l’opzione può essere esercitata solo per le spese sostenute nell’anno in cui il Sal è emesso, non potendosi estendere a quelle precedenti che, in virtù del principio di cassa, dovranno essere fruite in dichiarazione dei redditi.

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SUPERBONUS: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO CATEGORIA F/2 SENZA APE

Nel caso di una installazione di un impianto solare fotovoltaico, in concomitanza ad un intervento ” trainante” antisismico – il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi, fermo restando che – rientrando l’intervento antisismico tra gli interventi di ” ristrutturazione edilizia” di cui al citato articolo 3, comma 1, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – opera la riduzione prevista dal medesimo comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

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