TRUFFA SUPERBONUS SEQUESTRO PREVENTIVO:I CREDITI D’IMPOSTA BLOCCATI NEL CASSETTO FISCALE
Superbonus 110%. Secondo la Corte di Cassazione, in caso di truffa, i crediti d’imposta vanno bloccati nel cassetto fiscale
Il Superbonus è stata una occasione per i cittadini, ma anche un sistema che ha creato situazioni di pericoli finanziari, che hanno indotto alla stesura di decreti di tutela.
Con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 157, c.d. “Decreto Antifrodi”, si è registrato un grande sommovimento nel settore immobiliare a causa del timore di paralisi del settore edile, connesso all’introduzione di meccanismi di controllo e determinazione di vincoli prima inesistenti. Le novità introdotte dal Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche» hanno tracciato una linea di demarcazione molto importante per porre fine al malcostume registrato.
Tre successivi decreti-legge sono intervenuti a disciplinare la materia modificando ulteriormente le “regole del gioco”.
Sulla scorta dei decreti e il disposto della Circolare dell’Agenzia delle Entrate 23/E/2022 dedicata alla responsabilità solidale nelle cessioni dei crediti, confermata dalla Circolare 24/E/2022, la Corte di Cassazione ha trattato l’argomento con cinque sentenze (40865, 40866, 40867, 40868 e 40869, emesse tutto il 28 ottobre 2022),tutte incentrate su ricorsi dei cessionari in casi inerenti truffa, evasione fiscale e falso al fine di beneficiare indebitamente del Superbonus previsto dall’art. 121, del DL 34/2020, nonché i relativi reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, emissione di fatture per operazioni inesistenti ed indebita compensazione tentata.
La Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha depositato 5 sentenze contro altrettanti istituti di credito con rigetto delle istanze di dissequestro delle somme derivanti da truffe Superbonus 110%. Ecco cosa è successo.
Sequestro dei crediti ceduti per 5 intermediari finanziari
La vicenda ha visto il perpetrarsi di diverse truffe di valore ingente ai danni dello Stato nella realizzazione dei lavori del Superbonus 110%. Il valore della truffa era di un milione di euro. Nel corso dell’indagine per associazione a delinquere finalizzata a truffa, evasione fiscale e falso, si effettua il sequestro preventivo dei crediti di imposta maturati dal beneficiario e ceduti all’intermediario finanziario. Questi hanno proposto ricorso avverso il provvedimento e si è quindi arrivati alle sentenze. Le pronunce sono come detto 5:
- 40865 nei confronti di Banco Desio;
- 40866 contro Illimity Bank;
- 40867 sentenza emessa contro Poste Italiane;
- 40868 Groupama Assicurazioni;
- 40869 Cassa Depositi e Prestiti.
Nelle varie procedure i richiedenti avevano ricevuto i benefici previsti dal decreto 34 del 2020 con riconoscimento quindi dei crediti a fronte di lavori eseguiti per l’efficientamento energetico degli edifici, quindi il Superbonus. Come risaputo, la normativa prevede la possibilità di utilizzare i crediti di imposta maturati compensandoli con il proprio debito fiscale, oppure di cedere i crediti.
La disciplina della cessione dei crediti nel tempo è stata molto irrigidita. Con la circolare 23 del 2022 confermata dalla circolare 24 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate si introduce per la prima volta la responsabilità in solido in caso di truffa Superbonus tra il beneficiario e il cessionario. La responsabilità in solido si esclude nel momento in cui il cessionario dimostra di aver adottato tutti gli accorgimenti necessari al fine di verificare che effettivamente i lavori sono stati eseguiti e che vi è coerenza tra le somme dichiarate e i lavori effettuati. In un secondo momento la responsabilità in solido ha avuto una rivisitazione, ma confermata nei casi di dolo o colpa grave da parte del cessionario.
La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con le sentenze emesse ha stabilito che nelle truffe Superbonus 110% scatta il sequestro preventivo a carico della banca, che pure è parte offesa del reato. Nei casi in oggetto quindi, ipotizzate le truffe, i crediti di imposta già ceduti sono stati sottoposti a sequestro a scopo cautelare prima di poter essere utilizzati dal cessionario stesso. Gli intermediari hanno quindi chiesto il dissequestro delle stesse somme, ma questo in tutti i 5 casi la Corte di Cassazione ha ritenuto di doverli confermare. Nel caso in cui quindi ci arrivasse a condanne definitive per truffa ai danni dello Stato, le somme sarebbero introitate nuovamente dallo Stato.
Secondo i Giudici si configura, nel caso di specie, un periculum in mora, ovvero un pericolo connesso alla possibilità che siano utilizzati i crediti sorti da un fatto illecito.
Per la tutela anche della banca, parte offesa del reato, i crediti d’imposta utilizzati, secondo i pm, in modo fraudolento e ceduti vengono infatti bloccati nel cassetto fiscale dell’intermediario finanziario che li ha comprati. Il sequestro è di natura impeditiva: serve ad evitare che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati ipotizzati.
Quale tutela per gli intermediari finanziari? Questi potrebbero sempre rivalersi sul cedente/beneficiario, ma non è detto, soprattutto se trattasi di somme elevate, che riescano a recuperare il mal torto.
Proprio il rischio connesso alla responsabilità in solido ha portato di fatto le banche a stringere la cinghia e a non accettare facilmente la cessione dei crediti da Superbonus 110% richiedendo le foto al fine di dimostrare i lavori eseguiti. Addirittura la società Deloitte che cura la parte burocratica per diversi intermediari ha richiesto l’asseverazione dei lavori non semplicemente con le foto, ma anche attraverso dei video.
Nel dettaglio alcune sentenze.
SENTENZA N. 40866/2022. Con ordinanza del 7/2/2022, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l’istanza proposta ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. da Illimity Bank S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, così confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale il 18/1/2022, con riguardo al delitto di associazione per delinquere finalizzata alle truffe, al falso e all’evasione fiscale, con relativi reati fine, in materia di cd. Superbonus edilizio 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla I. 17 luglio 2020, n. 77.
Ha proposto ricorso per cassazione la Illimity Bank, quale terzo interessato, deducendo, con unico ed ampio motivo, l’inosservanza e/o l’erronea applicazione della legge penale e di norme extra penali. La Cassazione ha rigettato il ricorso.
SENTENZA N. 40867/2022. Con ordinanza 1.03.2022, il tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza del gip del Tribunale di Napoli in data 18.01.2022 di sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., emesso nei confronti di alcuni soggetti, indagati dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di truffa, evasione fiscale e falso al fine di beneficiare indebitamente del c.d. Superbonus previsto dall’art. 121, d.l. n. 34 del 2020, conv. con modd. in I. n. 77 del 2020, c.d. decreto rilancio, nonché dei reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, emissione di fatture per operazioni inesistenti e tentata indebita compensazione, sequestro disposto nei confronti di Poste Italiane S.p.A.. Ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane S.p.A., quale terzo interessato. La Cassazione ha rigettato il ricorso.
SENTENZA N. 40869/2022. La «Cassa Depositi e Prestiti Spa» (CDP) ricorre, quale terza interessata, per l’annullamento dell’ordinanza del 01/03/2022 (dep. Il 07/04/2022) del Tribunale di Napoli che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo del 18/01/2022 del GIP del medesimo tribunale, adottato nell’ambito del procedimento iscritto a carico di varie persone per i reati di cui agli artt. 416, commi primo, secondo e terzo, cod. pen. (capo 1), 81, cpv., 110, 481, 640, commi primo e secondo, n. 1), 61, nn. 7 e 11, cod. pen. (capo 2), 8, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, 61 n. 2, cod. pen. (capo 3) e 56, 110, cod. pen., 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 4), in esecuzione del quale sono stati sottoposti a sequestro i crediti di imposta di cui al d.l. n. 34 del 2000 acquistati da CDP dal Consorzio SGAI per complessivi euro 4.776.675,20. La Cassazione ha rigettato il ricorso.