superbonus. bonus facciate

APPLICAZIONE DELLE NUOVE MISURE ANTIFRODE PER I BONUS EDILIZI

Allo scopo di contrastare i comportamenti fraudolenti nella fruizione diretta (detrazione in dichiarazione) o tramite cessione del credito/sconto in fattura, sia del Superbonus 110% che di tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art.121 DL 34/2020 (ovverosia Bonus Edilizia, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate), il DL 11 novembre 2021, n.157 rafforza le misure di controllo, con effetto dal 12 novembre 2021 potenziata al 110% che in quella ordinaria).

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CONTROLLI SERRATI SUPERBONUS E BONUS FACCIATE: REVOCHE E RISCHIO PENALE PER I PREZZI NON COERENTI

Al fine del rafforzamento dei controlli preventivi, l’articolo 2 del Decreto antifrode prevede che l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni dalla data di presentazione della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito “può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio.”

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