cartello cantiere

LA MANCATA ESPOSIZIONE DEL CARTELLO IN CANTIERE E LE RESPONSABILITA’ PENALI SECONDO LA CASSAZIONE

L’obbligo di esposizione del cartello si rivolge, oltre che al titolare del permesso di costruire, al costruttore e direttore dei lavori, anche al committente, essendo detti soggetti responsabili, stante il principio ricavabile dall’art. 29, comma 1, D.P.R. 380/2001, di conformarsi alle previsioni urbanistiche ed esecutive risultanti dalla normativa, dalla pianificazione e dal titolo edilizio.

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