SUPERBONUS VIETATO IL FOTOVOLTAICO NEI CENTRI STORICI

fotovoltaico

Con la nuova risposta all’interpello n. 341/2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sulla posizione degli immobili soggetti a vincolo storico e la possibilità di fruire dei benefici del Superbonus 110%.

Il caso

Un contribuente, cittadino italiano ma residente all’estero e iscritto all’A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), è proprietario di un’unità immobiliare facente parte di un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al dlgs n. 42/2004, che non permette di effettuare la posa di un cappotto sulla facciata esterna, intervento “trainante” previsto dall’articolo 119 del dl n. 34/2020 per poter fruire del Superbonus.

L’istante ha chiesto se può realizzare con l’agevolazione al 110%, nel predetto appartamento e sulle relative pertinenze, interventi rientranti tra quelli previsti (quali “trainati”) dall’articolo 119 quali:

il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE n. 811/2013;

la sostituzione dei serramenti;

l’installazione di un impianto solare termico e fotovoltaico;

l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli.

Egli precisa che tali interventi porteranno al miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus ed edifici tutelati

Il Fisco, ricorda nello specifico che nel caso di edifici storicamente vincolati, gli interventi “trainanti” di efficientamento energetico sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

Come chiarito nelle circolari n. 24/E del 2020 e n. 30/E del 2020, se non è possibile effettuare neanche uno degli interventi “trainanti” indicati nel comma 2 dell’art. 119 del decreto “Rilancio”, il Superbonus si applica comunque alle spese sostenute per gli interventi “trainati”, quali ad esempio:

  • la sostituzione degli infissi
  • la realizzazione del cappotto interno

nelle singole unità immobiliari, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio oppure, ove non possibile, in quanto l’edificio è già nella penultima classe, il conseguimento della classe energetica più alta, dimostrato dall’APE (Attestazione Prestazione Energetica) di cui all’art. 6 del dlgs 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Con la citata circolare n. 30/E del 2020 è stato, inoltre, precisato che qualora in un edificio in condominio, sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, siano effettuati interventi “trainati” di efficientamento energetico sulle singole unità immobiliari non funzionalmente indipendenti, la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche va effettuata con riferimento a ciascuna unità immobiliare oggetto degli interventi “trainati” e l’asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

Va, infine, precisato che per effetto del richiamo espresso ai soli interventi “trainati” di cui all’articolo 14 del dl n. 63 del 2013, la possibilità di accedere al Superbonus in mancanza di interventi “trainanti” nei casi sopra rappresentati è esclusa relativamente alle spese sostenute per gli interventi “trainati” di cui ai commi 5 e 6 (installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati) e 8 (installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici) del medesimo art. 119 del decreto “Rilancio”.

Pertanto, nel caso in esame, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma in esame (e non oggetto di interpello), l’Istante, potrà fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per gli interventi richiamati nel citato comma 2 dell’art. 119 del decreto “Rilancio”, vale a dire per:

  • il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria;
  • la sostituzione degli infissi.

L’Agenzia, infine, specifica che in relazione a tali spese l’istante potrà avvalersi delle disposizioni previste dall’art. 121 del decreto “Rilancio” ai sensi del quale potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
  • per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Non potrà, invece, fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

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