SUPERBONUS LA CILA SI SEMPLIFICA CON I NUOVI MODELLI

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Il Decreto  legge n.77/2021 recante la governance del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure (semplificazioni), ha apportato delle modifiche al Superbonus. Lo stesso  è stato esteso agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche ed alle strutture socio-sanitarie. Tutti gli interventi del Superbonus inoltre, sono classificabili come manutenzione straordinaria soggetta a CILA. Il modello per la presentazione della CILA sta per cambiare per facilitare l’applicazione del Superbonus, visto che gli interventi agevolati con il Superbonus, tranne quelli che implicano la demolizione e ricostruzione dell’edificio sono considerati manutenzioni straordinarie e possono essere realizzati previa presentazione della Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).


La CILA deve attestare alternativamente:
– gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile;
– gli estremi del provvedimento che ha consentito la legittimazione dell’immobile, come il titolo abilitativo in sanatoria;
– che la costruzione dell’edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967.

Come spiegato da Anci rispetto al modello ordinario di Cila sarà inserito lo spazio per indicare gli estremi del titolo abilitativo o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. O, in alternativa, l’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Il tecnico quindi , non dovrà attestare lo stato legittimo degli immobili con una apposita dichiarazione da cui risulti la regolarità dell’immobile e l’assenza di violazioni urbanistiche. L’aggiornamento dei modelli elimina pertanto qualunque dubbio sulla necessità che il professionista asseveri la regolarità dello stato di fatto dell’immobile, cioè la regolarità degli interventi eventualmente realizzati dopo la sua costruzione.
 
L’Anci specifica che questa semplificazione vale solo ai fini dell’agevolazione fiscale. Gli abusi, eventualmente presenti, “potranno comunque essere segnalati e puniti, ma non sarà il tecnico a doverli accertare preventivamente”.
 

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