INSTALLARE LE TENDE DA SOLE E’ MANUTENZIONE STRAORDINARIA

installare tende da sole è manutenzione straordinaria

Le diverse sentenze di merito, hanno delineato il piano operativo da seguire nell’installazione delle tende da sole, che essendo destinate ad alterare la facciata dell’edificio, non possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria.T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 01/12/2014, n.6197

Dello stesso tenore la sentenza del T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 04/05/2015, n.181, che ha stabilito come l’istallazione di una struttura di supporto di tende da sole rientra nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto non determina alcun volume autonomo né una modifica permanente dello stato dei luoghi; infatti, pur alterando lo stato dei luoghi nei quali vengono installate (per cui non possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria), le tende da sole hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio, in quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione plano-volumetrica, per cui non integrano né una nuova costruzione né una ristrutturazione edilizia; ne consegue che per detta installazione non è necessario il permesso di costruire.

E ancora: l’installazione di una tenda solare all’esterno di manufatto sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico comporta la necessità per l’interessato di munirsi dell’autorizzazione della competente Sovrintendenza, secondo la procedura semplificata di cui al d.P.R. 9 luglio 2010 n. 139, applicabile agli interventi di lieve entità, tra i quali vengono espressamente annoverati, tra gli altri, proprio quelli concernenti la “ collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi ” (di cui all’Allegato 1 n. 16). T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 16/12/2011, n.5919

Negli edifici condominilai, in presenza di balcone “aggettante”, cioè sporgente dalla facciata dell’edificio, il proprietario dell’appartamento sottostante non può agganciarvi le tende da sole senza il consenso di quello del piano di sopra. Cassazione civile sez. II, 17/07/2007, n.15913

Anche il Giudice di pace Bari sez. VI, 24/01/2012, n.310, ha stabilito che: “ccertato che il manufatto oggetto di controversia ha struttura di terrazza a livello incassata tra le due palazzine e svolge contemporaneamente funzioni di separazione, copertura e sostegno, opera la presunzione di proprietà comune di esso, compresa la soletta divisoria, dei proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, con la conseguenza che il proprietario dell’appartamento sottostante può legittimamente e lecitamente agganciarvi le tende da sole senza il previo consenso del proprietario dell’appartamento soprastante, diversamente da quanto accadrebbe se si trattasse di balcone aggettante o di terrazza a livello sporgente”.

Una delibera assembleare che indichi le caratteristiche estetiche delle tende da sole apponibili dai singoli condomini è lecita e vincolante anche per chi non ebbe a parteciparvi. Non può ritenersi estranea alla sfera delle attribuzioni dell’assemblea, quale organo supremo del condominio, il potere di regolamentare il diritto dei singoli condomini alla utilizzazione del muro perimetrale al fine di garantire l’euritmia architettonica del fabbricato (nella specie l’assemblea aveva indicato tassativamente le caratteristiche delle tende da sole apponibili dai singoli condomini). Tribunale Monza, 16/11/1990

Le strutture leggere non necessitano comunque di permesso di costruire, infatti per gli interventi di nuova costruzione che apportano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio e che necessitano del rilascio del permesso di costruire non è annoverabile una struttura leggera destinata ad ospitare pannelli retrattili in materiale plastico quali elementi di una tenda di protezione dal sole. Consiglio di Stato sez. VI, 03/03/2020, n.1536