CONTROLLI SUPERBONUS: VERIFICHE NEI CANTIERI FINANZIATI CON IL PNRR

Verifica cantieri Superbonus

Il Decreto PNRR 4 introduce significative novità in termini di controlli per gli interventi che beneficiano del Superbonus, in particolare per quanto riguarda l’efficientamento energetico. Queste misure di verifica sono state stabilite per assicurare la corretta applicazione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per rispondere alle normative europee in materia di efficienza energetica e riqualificazione degli edifici. In base al nuovo decreto, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, verrà pubblicato un elenco delle asseverazioni rendicontate sul sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Questo elenco includerà il codice univoco identificativo (ASID) e il Codice unico di progetto (CUP), facilitando così i controlli da parte dell’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. L’ENEA, insieme agli organismi di controllo nazionali ed europei, effettuerà verifiche in loco, con priorità e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal PNRR.

Si tratta di azioni di verifica già previste dal cosiddetto decreto Asseverazioni. All’articolo 5 del D.M. 6 agosto 2020 vengono previsti controlli a campione (almeno il 5 %) sulla regolarità dell’asseverazione presentate annualmente.

Una parte dei controlli di questo campione consiste anche in ispezioni sul posto, per verificare come sono state effettivamente utilizzate le risorse messe a disposizione.

Art. 5 D.M. 6 agosto 2020

Controlli a campione sulla regolarità dell’asseverazione:
1. I controlli a campione sulla regolarità delle asseverazioni, anche rispetto alle dichiarazioni di cui all’art. 4, nonché volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all’art. 119, commi 1 e 2 del decreto rilancio, sono svolti da ENEA secondo le modalità e le procedure, in quanto compatibili con il presente decreto, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 211 dell’11 settembre 2018.
2. ENEA, in conformità e nel rispetto dei criteri di cui all’art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 maggio 2018, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto per le istanze presentate nell’anno 2020 ed entro il 31 gennaio 2021 per le istanze presentate nell’anno 2021, elabora e sottopone alla Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico un programma di controlli a campione sugli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali oggetto delle asseverazioni e sulla regolarità delle asseverazioni stesse.
3. Il campione delle istanze sottoposte a controllo è definito nel limite minimo del 5% delle asseverazioni annualmente presentate. ENEA esegue i controlli di cui al comma 1 su tutte le asseverazioni relative a interventi avviati prima del 1° luglio 2020.
4. Il programma di cui al comma 2 specifica le istanze da sottoporre a controllo documentale e a controllo in situ , i quali non sono inferiori al 10% delle istanze complessivamente sottoposte a controllo, secondo le procedure di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 maggio 2018.
5. Le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del programma di cui al comma 2 sono trasmesse da ENEA alla Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale, anche al fine di avviare gli eventuali procedimenti sanzionatori di cui all’art.6

I controlli si concentreranno su vari aspetti dei lavori, inclusi gli impianti di riscaldamento, l‘isolamento termico delle facciate e la sostituzione degli infissi.

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