SALVA CASA: REGOLARIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA
La conversione in legge del cosiddetto “Salva-Casa” ha introdotto novità rilevanti per la regolarizzazione delle varianti in corso d’opera, anche per quelle realizzate prima dell’entrata in vigore della legge Bucalossi (n. 10/1977). L’obiettivo è facilitare la sanatoria di parziali difformità edilizie, attraverso due iter semplificati, descritti nell’articolo 34-ter del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001).
1. Primo iter: Regolarizzazione delle varianti ante ’77
Per le varianti realizzate prima del 30 gennaio 1977, data di entrata in vigore della legge Bucalossi (che ha introdotto l’obbligo del permesso di costruire), la regolarizzazione avviene mediante:
- Presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
- Pagamento di un’oblazione, una sanzione simile a quella richiesta per l’accertamento di conformità.
Prova della legittimità
Per dimostrare l’epoca di realizzazione delle opere, non è richiesta la doppia conformità urbanistica (conformità sia alla disciplina vigente al momento della costruzione che a quella attuale). La legittimità delle opere può essere provata tramite:
- Informazioni catastali di primo impianto.
- Documenti come fotografie, cartografie, documenti d’archivio.
- Dichiarazione del tecnico responsabile, qualora non sia possibile reperire documentazione certa.
Semplificazioni:
- Niente doppia conformità: non è richiesta la verifica della conformità urbanistica e edilizia tanto al momento della realizzazione quanto a quello della regolarizzazione, come invece avviene con l’accertamento di conformità.
- Se l’intervento riguarda un immobile soggetto a vincolo paesaggistico, è necessario ottenere il parere vincolante dall’autorità preposta al vincolo. Eventuali difformità paesaggistiche sono soggette a sanzioni.
2. Secondo iter: Tolleranza costruttiva
Per le varianti in corso d’opera che comportano parziali difformità rispetto al progetto originario approvato, esiste un iter alternativo semplificato. Le difformità possono essere considerate come tolleranze costruttive, evitando così:
- Il pagamento dell’oblazione.
- La necessità di un accertamento di conformità.
Condizioni per considerare la difformità come tolleranza costruttiva:
- Verifica mediante sopralluogo da parte di funzionari competenti.
- Assenza di ordine di demolizione o di ripristino.
- Certificazione di abitabilità o agibilità rilasciata in modo regolare e non annullabile.
Se tali condizioni sono rispettate, le difformità non comportano ulteriori sanzioni né obblighi di regolarizzazione attraverso l’accertamento di conformità.
Conclusioni
Il doppio iter semplificato introdotto dal “Salva-Casa” consente di sanare in modo più agevole le difformità edilizie, riducendo gli oneri burocratici e finanziari. Questa normativa permette:
Per le parziali difformità successive, di considerarle come tolleranze costruttive, evitando sanzioni e accertamenti di conformità, purché siano soddisfatte le condizioni previste.
Per varianti ante 1977, la regolarizzazione con SCIA e oblazione semplificata.