L’ OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI CASSA!

Salvadanaio

I liberi professionisti devono versare i contributi alla propria Cassa di previdenza in riferimento ai proventi di tutte le attività svolte, anche quando non “tipiche” ma comunque connesse al lavoro professionale strettamente intesa ( Cassazionesentenza n. 24303/2015 ). L’obbligo scatta qualora ci sia un legame di riconducibilità tra le attività svolte, anche se non tra quelle espressamente menzionate dalla tariffa professionale, anche se di per loro di natura non professionale.

Il concetto di “esercizio della professione” deve comprendere – oltre che l’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali e riservate agli iscritti negli appositi albi – anche quelle atipiche che presentano un nesso con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le medesime competenze tecniche e professionali.

LA SENTENZA

Cass. civ., sez. lav., 27-11-2015, n. 24303

Svolgimento del processo Con sentenza del 7 gennaio 2010, la Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava l’opposizione proposta da S.L. avverso la cartella di pagamento emessa dalla Cassa italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti a fronte del proprio credito per contributi assicurativi non versati e sanzioni civili relativi agli anni dal 1987 al 1992.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, a confutazione delle eccezioni preliminari sollevate dalla Cassa l’ammissibilità dell’opposizione e la sua legittimazione passiva e nel merito, escluso il decorso della prescrizione ritenuta quinquennale, per essere rimasto indeterminato il dies a quo in relazione alla mancata dimostrazione dell’invio da parte del L. della dichiarazione di cui all’art. 17 l. n. 773/1982 e così respinta l’eccezione del medesimo, la sussistenza della pretesa creditoria della Cassa, per essere l’attività di perito assicurativo svolta dal L. presso alcune compagnie di assicurazione nel periodo in contestazione non estranea all’attività tipica di geometra, per quanto non espressamente menzionata dal T.U. della tariffa professionale, cui è tuttavia riconducibile quale attività il cui onorario è valutabile a discrezione per la cassazione di tale decisione ricorre il L., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Cassa, la quale a sua volta propone ricorso incidentale, articolato su cinque motivi, cui il L. resiste, con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione In via preliminare viene disposta la riunione al ricorso principale del ricorso incidentale proposto avverso la medesima sentenza. Muovendo dall’esame del ricorso principale è a dirsi come lo stesso si articoli su tre motivi, con i quali il ricorrente, rispettivamente, denunciando, nel primo, il vizio di motivazione, imputa alla Corte territoriale l’omesso esame di un documento, qualificato essenziale ai fini del decidere e dato dall’attestazione della spedizione alla Cassa della prevista dichiarazione reddituale, viceversa tempestivamente allegato agli atti; prospettando, nel secondo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 l. n. 773/1982 nonché del vizio di motivazione, lamenta l’erroneità del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la riconducibilità alla professione di geometra del reddito derivante dall’attività di perito assicurativo, anche in considerazione dell’omesso esame della prodotta documentazione attestante la diversità del codice identificativo delle due professioni al fini dell’IVA; deducendo, nel terzo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 2, l. n. 773/1982 nonché il difetto di motivazione, censura l’omessa valutazione da parte della Corte territoriale dell’ulteriore motivo di gravame proposto dall’odierno ricorrente inteso a sostenere la ricorrenza di una causa di esclusione dell’obbligo di contribuzione alla Cassa fondata sulla norma richiamata in rubrica per la quale il pensionato a carico di altra gestione pensionistica può richiedere l’esonero dal versamento dei contributi alla Cassa.

Dal canto suo, la Cassa, ricorrente incidentale, articola la propria impugnazione su cinque motivi, imputando alla Corte territoriale, con il primo di essi, di aver ritenuto, in violazione degli artt. 24, l. n. 46/1999 e 49, d.P.R. n. 602/1973, che, pur a fronte della mancata impugnazione del ruolo, non fosse comunque precluso l’accertamento nel merito della pretesa creditoria della Cassa;

con il secondo motivo, l’omessa pronunzia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 24 citato nonché dell’art. 2697 c.c., in ordine all’eccezione, oggetto di impugnazione incidentale da parte della Cassa in sede di gravame, relativa all’inammissibilità dell’opposizione per tardività della notifica, effettuata una volta decorso il previsto termine di gg. 40;

con il terzo motivo, ancora una omessa pronunzia, sempre in violazione degli artt. 112 c.p.c.e 24, l. n. 46/1999, questa volta relativa all’eccezione, anch’essa dalla Cassa fatta oggetto di impugnazione incidentale in sede di gravame, di inammissibilità dell’opposizione per essere stata proposta con unico atto avverso due distinte cartelle esattoriali;

con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, l. n. 773/1982 e 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995 nonché la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta applicabilità del termine quinquennale di prescrizione in luogo di quello decennale, argomentata in base alla non configurabilità quale procedura di recupero già avviata a carico dell’odierno ricorrente della richiesta di informazioni sui dati reddituali inoltrata al medesimo dal Ministero delle Finanze in data 3 maggio 1994; con il quinto motivo, la non conformità a diritto e l’incongruità logica della pronunzia laddove, a fronte dell’originaria previsione dell’art. 19, comma 1, l. n. 773/1982 circa la durata decennale della prescrizione dei crediti contributivi, non contempla l’applicazione dell’art. 252 disp. att. cod. civ. tesa ad ammettere l’operatività del nuovo più breve termine prescrizionale anche con riguardo all’esercizio dei diritti sorti anteriormente con decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova previsione, allorché tra quella data e quella prevista per la scadenza del termine di maggior durata contemplato dalla previgente disciplina intercorra un arco di tempo superiore a quello corrispondente al nuovo e più breve periodo prescrizionale.

Muovendo dall’esame del ricorso principale, deve rilevarsi l’infondatezza del primo motivo, atteso che il documento, tempestivamente allegato agli atti del giudizio, che, a detta del ricorrente, varrebbe ad attestare l’intervenuta spedizione alla Cassa della dichiarazione reddituale, dal cui invio, ai sensi dell’art. 19, l. n. 773/1982, applicabile ratione temporis, inizia a decorrere il termine di prescrizione ed il cui esame sarebbe stato pretermesso dalla Corte territoriale, è stato da questa correttamente valutato carente di quella attestazione, viceversa, necessaria per essere l’odierno ricorrente onerato della prova, che ora, inammissibilmente, per aver sollevato la questione solo in sede di memoria ex art. 378 c.p.c., vorrebbe ritenere assolta per mancata contestazione da parte della Cassa dell’avvenuta ricezione della documentazione in parola, o accollarne alla stessa l’onere sostenendo a suo carico un dovere d’ufficio di attestazione della disponibilità della documentazione stessa. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo alla luce dell’orientamento, cui puntualmente la Corte territoriale di richiama, espresso da questa Corte e di recente dalla stessa ribadito (cfr. Cass. 29.8.2012, n. 14684), secondo cui il concetto di “esercizio della professione”, rilevante ai fini di stabilire se i redditi prodotti da un libero professionista siano qualificabili come redditi professionali soggetti come tali, alla contribuzione dovuta alla Cassa previdenziale di categoria, deve intendersi, alla luce della lettura adeguatrice operatane dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 402 del 1991, comprensivo oltre che dell’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia, un nesso con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione, derivandone, di conseguenza, che il parametro dell’assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l’attività da cui il reddito deriva e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l’attività stessa si fonda, connessione che trova esclusivamente il limite dell’estraneità dell’attività stessa alla professione. Inammissibile risulta, invece, il terzo motivo e ciò per difetto di autosufficienza del ricorso non avendo il ricorrente fornito indicazioni precise sull’assolvimento nei gradi di merito dell’onere di allegazione e prova delle condizioni legittimanti l’esclusione dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa ex art. 22 l. n. 773/1982. Il ricorso va dunque rigettato, derivandone l’assorbimento dei cinque motivi di censura su cui la Cassa ha articolato l’impugnazione proposta in via incidentale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.