SUPERBONUS: CESSIONE DEL CREDITO SOLO A BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI ALL’ALBO

superbonus cessione del credito

In materia di bonus edilizi torna la possibilità di cedere i crediti fiscali più di una volta. Per la precisione, le cessioni potranno essere al massimo tre, e soltanto verso banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari abilitati. Il credito non potrà essere oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A questo scopo, viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto – il cosiddetto “bollino anti-frode” – per consentire la tracciabilità delle cessioni.

Le nuove norme sono incluse in un decreto “recante misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, che all’art. 1 interviene sugli articoli 121 e 122 del Decreto Rilancio. 

Cessione del credito solo a soggetti abilitati

Nell’articolo 121, comma 1 del Decreto Rilancio, dopo le parole “senza facoltà di successiva cessione” – inserite dal Decreto Sostegni ter – vengono aggiunte le parole seguenti, che specificano la possibilità di ulteriori cessioni del credito:

…fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, dovranno essere definite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate

Il decreto entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta.

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